Responsabilità

Crociere, la società risarcisce il turista che cade all’imbarco

Mancavano passerella, personale di supporto e segnali di pericolo

di Selene Pascasi

Va condannata a risarcire i danni, patrimoniali e non, inclusi quelli da vacanza rovinata, la società organizzatrice di crociere che non abbia fatto il possibile per evitare la caduta del turista al momento dell’imbarco. Del resto, l’imbarco e lo sbarco sono le fasi più delicate e rischiose per l’incolumità dei passeggeri e, se manca l’assistenza del personale, va inibito l’accesso all’area. Lo afferma la Corte d’appello di Napoli con la sentenza 4651 depositata il 16 dicembre 2021 (presidente D’Ambrosio, relatore Marinaro).

Protagonista una donna che, giunta sul molo dove era ormeggiata la lancia che avrebbe dovuto trasferirla sulla nave, cadeva, anche a causa del leggero moto ondoso, restando con la gamba incastrata nell’intercapedine formatasi tra l’imbarcazione e la banchina. La lancia, sottolinea, non era allineata alla banchina e il personale non l’aveva informata del pericolo. Assenti, peraltro, segnalazioni visive o elementi che circoscrivessero l’area e vietassero di salire a bordo. Il Tribunale respinge la domanda ritenendola decaduta in base al Codice del consumo. Ma la donna formula appello, che la Corte accoglie.

Intanto, l’azione non era decaduta poiché la disciplina dei reclami per inadempimento di un contratto di viaggio è scritta per poter tutelare il turista-consumatore, quindi i dieci giorni previsti per l’invio della raccomandata di reclamo devono ritenersi finalizzati solo a permettere pronti rimedi ai disguidi.

Ciò chiarito, il collegio ricorda che con la vendita di un pacchetto turistico scattano per l’organizzatore specifici obblighi contrattuali. Se le prestazioni assunte non siano esattamente adempiute - secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice - si configura la sua responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio, salvo prova della non imputabilità dell’inadempimento dovuto a caso fortuito, forza maggiore o all’esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore. In pratica, al turista per essere risarcito basta allegare il titolo di viaggio e l’inadempimento, mentre all’organizzatore spetta provare di aver agito con diligenza, di aver fatto il possibile per evitare i danni o che essi siano dipesi da caso fortuito o forza maggiore, pena il ristoro patrimoniale e non, tra cui quello per disagio o turbamento da vacanza rovinata.

Nel caso esaminato, la dinamica del sinistro non scagionava la società: il piano di calpestio della lancia non risultava completamente accostato alla banchina, mancava una passerella e le porte d’accesso non erano state bloccate per impedire salite non assistite dagli addetti, come ha confermato l’istruttoria. Evidente, allora, la responsabilità della società organizzatrice della crociera che la Corte condanna a risarcire all’infortunata circa 22mila euro.

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