Civile

"Imposta sui decolli" (Iresa), respinti i ricorsi delle compagnie aeree contro la regione Lazio

La Sezione tributaria della Cassazione (sentenze nn. 34228, 32249, 34253, 34259 depositate oggi) ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento

di Francesco Machina Grifeo

La Sezione tributaria della Cassazione (sentenze nn. 34228, 32249, 34253, 34259 depositate oggi) ha respinto i ricorsi di quattro compagnie aree internazionali contro altrettante decisioni della Ctr Lazio che nel 2019 aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento della Regione Lazio per il pagamento per l'anno 2013 (maggio-dicembre) dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) in fase di decollo ed atterraggio (tributo di scopo già istituito dallo Stato ex artt.90 segg. l. 342/2000, e poi trasferito alle Regioni ex art. 8 l. 68/2011). In particolare si tratta di Turkish Airlines, Kuwait Airways, EL AL Linee Aeree Israeliane, Air Malta.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, si legge nella decisione, le Regioni hanno facoltà di istituire con legge regionale l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, provvedendo con piena discrezionalità alla individuazione del presupposto, dei soggetti passivi, alla graduazione delle aliquote, alle modalità di accertamento e riscossione

"Non sembra - prosegue la decisione - che nel caso specifico il riferimento al numero dei decolli-atterraggi, alle tonnellate di peso degli aeromobili ed all'intensità acustica scientificamente rilevata possa concretare indice arbitrario, o anche solo irragionevole, di capacità contributiva e di necessaria partecipazione alle spese conseguenti ai danni ambientali derivanti dalle emissioni sonore nelle aree prossime agli aeroporti; trovando appunto esso diretto riscontro dimensionale, ed in definitiva anche economico-patrimoniale, nell'attività imprenditoriale della Compagnia".

Neppure è fondata la pretesa delle società di vedersi applicare, per l'anno 2013, le minori aliquote successivamente introdotte dal legislatore nazionale con il Dl 145/13 conv.in l. 9/14, "considerato anche il principio generale di irretroattività della norma tributaria ex art.2 l.212/00". Tantomeno può rilevare la data non di imposizione ma di accertamento-riscossione, "evidentemente estranea e successiva al verificarsi del presupposto dell'imposta, al momento di determinazione della base imponibile e, più in generale, all'insorgenza dell'obbligazione tributaria, anche nei suoi limiti prettamente quantitativi e dimensionali".

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