Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 22 ed il 26 novembre 2021.

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) notificazioni, rito societario ed inoltro a mezzo fax; (ii) rilevazione officiosa di nullità sostanziale; (iii) docenti di scuola pubblica trasferimento interprovinciale e litisconsorzio necessario; (iv) consulenza tecnica d'ufficio e criteri di liquidazione; (v) mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (vi) qualificazione della domanda e giudizio di appello; (vii) consulenza tecnica d'ufficio c.d. percipiente e valutazione del giudice; (viii) esecuzione forzata e Asl; (ix) vendita con incanto, prezzo ingiusto di aggiudicazione e sospensione; (x) sospensione del processo e riunione dei giudizi.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 35842/2021
L'ordinanza ribadisce che la notificazione di un atto processuale a mezzo fax direttamente ad opera del difensore di una parte a quello dell'altra, è nulla, e non inesistente, in mancanza di una normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici, restando suscettibile di sanatoria ove sia stato raggiunto lo scopo cui l'atto è destinato.

POTERI DEL GIUDICECassazione n. 36353/2021
La pronuncia, enunciando il principio di diritto, specifica che la rilevazione d'ufficio di una nullità sostanziale può avere corso esclusivamente se basata su fatti ritualmente introdotti o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi essa fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) soltanto astrattamente possa ipotizzare la verificazione e che per essere introdotti presuppongano l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito.

LITISCONSORZIO NECESSARIOCassazione n. 36356/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, la sentenza afferma che la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la Pa era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito.

PROVA CIVILE Cassazione n. 36396/2021
La decisione riafferma che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che ha conferito l'incarico, tenuto conto, ai sensi dell'articolo 51 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale, che costituiscono i parametri per la determinazione del compenso.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIACassazione n. 36454/2021
La sentenza, applicando il principio enunciato a composizione di un contrasto giurisprudenziale dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio, ribadisce che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1–bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, per cui, ove essa non si attivi alla pronuncia d'improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 36500/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, la sentenza afferma che va cassata senza rinvio la sentenza di appello che pone a fondamento della definizione di tale gravame la qualificazione della domanda fin dal primo grado come tale da implicare inevitabilmente l'improponibilità dell'appello stesso, in luogo del ricorso immediato per cassazione, poiché quella stessa sentenza accerta in tal modo definitivamente che il processo non avrebbe potuto essere proseguito.

PROVA CIVILE Cassazione n. 36638/2021
La pronuncia ribadisce che il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del Ctu.

ESECUZIONE FORZATACassazione n. 36856/2021
L'ordinanza presta adesione e dà continuità al principio di recente affermato secondo cui ai fini esecutivi, le Asl non devono essere considerate enti pubblici economici, con conseguente applicabilità dell'articolo 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1997 anche nei loro confronti e relativa insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata prima del decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

ESECUZIONE FORZATACassazione n. 36857/2021
L'ordinanza ribadisce che non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall'articolo 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO Cassazione n. 36916/2021
La decisione riafferma che quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'articolo 274 c.p.c., tenendo conto che tra sezioni specializzate ed ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza.
***

PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Notificazioni – Notificazione atto processuale a mezzo fax direttamente dal difensore di una parte al difensore dell'altra – Configurabilità quale ipotesi di nullità e non di inesistenza – Sanatoria – Ammissibili. (Dlgs, n. 5/2003, articoli 8 e 17; Cpc, articoli 137 e 156)
La notificazione di un atto processuale a mezzo fax direttamente ad opera del difensore di una parte a quello dell'altra, è nulla, e non inesistente, in mancanza di una normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici, restando suscettibile di sanatoria ove sia stato raggiunto lo scopo cui l'atto è destinato (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di intermediazione finanziaria soggetta al rito societario, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, accogliendo l'impugnazione incidentale di un istituto di credito, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di primo grado rilevando che il tribunale era caduto in contraddizione, avendo ritenuto la notifica della richiesta di fissazione di udienza a mezzo fax effettuata dal difensore dell'appellante principale a quello di controparte inesistente e, poi, ammettendo la sanatoria di tale atto inesistente; nella circostanza, osserva la pronuncia in esame, il giudice d'appello avrebbe dovuto tener conto del pieno dispiegarsi delle difese della banca, successivamente alla trasmissione a mezzo fax della predetta istanza, e cioè della partecipazione della stessa alle successive udienze nonché al deposito, da parte della stessa banca convenuta, di comparsa conclusionale contenente deduzioni nel merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 31 agosto 2017, n. 20623; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916; Cassazione, sezione civile I, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1797).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 22 novembre 2021, n. 35842 – Presidente Valitutti – Relatore Falabella

Procedimento civile – Poteri del giudice – Eccezioni in senso lato – Rilevazione officiosa di nullità sostanziale – Ammissibilità – Condizioni e limiti – Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di licenziamento disciplinare irrogato a dipendente di amministrazione pubblica. (Dlgs, n. 55/2001, articolo 55-bis; Cc, articolo 1421; Cpc, articolo 112)
La rilevazione d'ufficio di una nullità sostanziale può avere corso esclusivamente se basata su fatti ritualmente introdotti o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi essa fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) soltanto astrattamente possa ipotizzare la verificazione e che per essere introdotti presuppongano l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente di un'amministrazione pubblica, la Suprema Corte, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata ex articolo 384, ultimo comma, cod. proc. civ., ha rigettato il ricorso, difettando, nella circostanza, i presupposti fattuali e processuali perché la rilevazione officiosa potesse avere ritualmente corso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22371; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27998; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 settembre 2016, n. 19567; Cassazione, sezione civile II, sentenza 22 ottobre 2015, n. 21524; Cassazione, sezione civile II, ordinanza interlocutoria 7 maggio 2013, n. 10531).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 23 novembre 2021, n. 36353 – Presidente Manna – Relatore Bellè

Procedimento civile – Principio del contraddittorio – Docenti di Scuola pubblica – Diritto al trasferimento interprovinciale – Domanda giudiziale – Oggetto – Litisconsorzio necessario – Configurabilità – Condizioni. (Legge, n. 107/2015, articolo 1; Cc, articoli 101, 102, 354 e 383)
La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la Pa era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato d'ufficio il difetto di contraddittorio, in applicazione dell'articolo 383, comma 3, e 354, comma 1, cod. proc. civ., ha cassato la sentenza impugnata pronunciata all'esito di una domanda giudiziale erroneamente ritenuta dal giudice di appello formulata in modo incompleto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 26 giugno 2020, n. 12489; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 9 novembre 2018, n. 28766; Cassazione, sezione civile L, sentenza 17 gennaio 2017, n. 988; Cassazione, sezione civile L, sentenza 5 giugno 2008, n. 14914).
Cassazione, sezione Lavoro civile, sentenza 23 novembre 2021, n. 36356 – Presidente Manna – Relatore Bellè

Procedimento civile – Prova civile – Consulenza tecnica d'ufficio – Compenso al consulente tecnico d'ufficio – Liquidazione – Opposizione – Criteri di liquidazione. (Dpr, n. 115/2002, articoli 51 e 170; Cpc, articoli 61, 62, 191 e 194)
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che ha conferito l'incarico, tenuto conto, ai sensi dell'articolo 51 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale, che costituiscono i parametri per la determinazione del compenso (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata avendo il consulente svolto un'attività ultronea rispetto a quella indicata nel quesito, erroneamente inclusa nel calcolo del compenso nonostante l'espressa richiesta della ricorrente di sottrazione della stessa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 22 marzo 2013, n. 7294).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 novembre 2021, n. 36396 – Presidente Orilia – Relatore Varrone

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Instaurazione del procedimento di mediazione – Parte onerata – Creditore opposto. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, per cui, ove essa non si attivi alla pronuncia d'improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello aveva ritenuto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione spettasse all'opponente e non già all'opposto nonostante sia quest'ultimo l'attore in senso sostanziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Cassazione, sezione VI civile, sentenza 24 novembre 2021, n. 36454 – Presidente Orilia – Relatore Dongiacomo

Procedimento civile – Impugnazioni – Sentenza di appello – Pronuncia resa ponendo a fondamento la qualificazione della domanda fin dal primo grado tale da implicare inevitabilmente l'improponibilità dell'appello in luogo del ricorso immediato per cassazione – Cassazione senza rinvio. (Cost, articolo 111; Cpc, articoli 382 e 617 e 618)
Va cassata senza rinvio la sentenza di appello che pone a fondamento della definizione di tale gravame la qualificazione della domanda fin dal primo grado come tale da implicare inevitabilmente l'improponibilità dell'appello stesso, in luogo del ricorso immediato per cassazione, poiché quella stessa sentenza accerta in tal modo definitivamente che il processo non avrebbe potuto essere proseguito (Nel caso di specie, osserva la Suprema Corte, da quanto emerge dalla sentenza impugnata, la domanda era stata qualificata dal giudice di primo grado quale opposizione agli atti esecutivi: tanto costituisce anzi un presupposto logico e chiaro della decisione per altri versi impugnata, la quale respinge, sia pure correggendone in parte i presupposti, la tesi della tempestività, così definitivamente consacrando la qualificazione di primo grado quale opposizione formale, ovvero ai sensi appunto dell'articolo 617 cod. proc. civ.; è, quindi la stessa sentenza gravata, rimarca il giudice di legittimità, a consolidare definitivamente come accertato un presupposto di qualificazione che ha connotato come improponibile l'appello che invece è andata ad esaminare nel merito, sia pure per respingerlo con correzione della motivazione: e ciò poiché la sentenza di primo grado resa su di un'opposizione qualificata ex articolo 617 cod. proc. civ. non poteva giammai, conclude la decisione in esame, essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per cassazione).
• Cassazione, sezione III civile, sentenza 24 novembre 2021, n. 36500 – Presidente e relatore De Stefano

Procedimento civile – Prova civile – Consulenza tecnica – Valutazione – Consulenza c.d. percipiente – Possibilità per il giudice di disattenderne le conclusioni – Limiti – Fattispecie in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale. (Cpc, articoli 61, 62, 115, 116 e 194)
Il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta Ctu percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati ed agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del Ctu. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio risarcitorio insorto a seguito di un incidente stradale ad esito mortale, la Suprema Corte, accogliendo l'impugnazione proposta dai ricorrenti incidentali in proprio e quali eredi della vittima del sinistro, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata avendo la corte del merito, pur a fronte dell'affermazione di segno opposto da parte del Ctu, ravvisato comunque un concorso di colpa a carico del conducente deceduto nella misura pari al cinquanta per cento senza fornire invero indicazione alcuna in ordine al criterio logico seguito nella formazione del proprio convincimento; in tal modo, osserva e conclude la decisione in esame, la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto si profila in realtà in termini di mera apparenza, e pertanto di inesistenza, non raggiungendo il necessario minimo costituzionale ex articolo 111, comma 6, Cost., non sottraendosi pertanto al controllo in sede di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 11 gennaio 2021, n. 200; Cassazione, sezione civile L, sentenza 28 agosto 2013, n. 19572; Cassazione, sezione civile I, sentenza 3 marzo 2011, n. 5148).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 25 novembre 2021, n. 36638 – Presidente De Stefano – Relatore Scarano

Procedimento civile – Esecuzione forzata – ASL – Natura – Enti pubblici economici – Configurabilità – Esclusione – Art. 14 del decreto-legge n. n. 669/1996 – Applicabilità – Diritto di procedere all'esecuzione forzata – Termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo – Osservanza – Necessità – Fondamento. (Dl. n. 669/1996, articolo 14; Cpc, articolo 615)
Ai fini esecutivi, le Asl non devono essere considerate enti pubblici economici, con conseguente applicabilità dell'articolo 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1997 anche nei loro confronti e relativa insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata prima del decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, traducendosi la relativa opposizione in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso di una società di capitali, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte d'appello, in riforma della decisione di prime cure, aveva accolto l'opposizione all'esecuzione proposta da una Asl e dalla Gestione liquidatoria, così dichiarando l'inefficacia del precetto notificato dalla ricorrente alle suddette nonché l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in capo alla precettante). (Riferimenti giurisprudenziali: C assazione, sezione civile III, sentenza 27 settembre 2021, n. 26113).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 novembre 2021, n. 36856 – Presidente Amendola – Relatore Valle

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Vendita con incanto – Sospensione – Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto – Condizioni – Limiti – Andamento o crisi del mercato immobiliare – Irrilevanza. (Cpc, articolo 586)
Non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall'articolo 586 cod. proc. civ., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza, resa in unico grado in materia di opposizione agli atti esecutivi, di annullamento dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione immobiliare che aveva disposto la sospensione della vendita). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 giugno 2020, n. 11116).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 novembre 2021, n. 36857 – Presidente Amendola – Relatore Valle

Procedimento civile – Sospensione del processo – Giudizi aventi un rapporto di pregiudizialità pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario – Sospensione del giudizio pregiudicato – Configurabilità – Esclusione – Accertamento sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi – Necessità. (Cpc, articoli 274 e 295)
Quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'articolo 274 cod. proc. civ., tenendo conto che tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza proposto ex articolo 42 cod. proc. civ., ha cassato il provvedimento impugnato che aveva disposto la sospensione del giudizio avente ad oggetto la domanda di condanna al rilascio dell'abitazione di proprietà della ricorrente occupata "sine titulo" dai convenuti oltre al risarcimento dei danni, in quanto asseritamente pregiudicato dalla risoluzione del separato procedimento instaurato, dinanzi al medesimo tribunale, da uno degli intimati ai sensi dell'art. 337-bis cod. civ., ai fini dell'assegnazione, in proprio favore, della predetta abitazione, affinché ne godesse, unitamente al figlio, in quanto casa familiare; trattandosi di procedimenti pendenti dinanzi al medesimo giudice, il giudice "a quo", specifica e conclude la pronuncia in esame, non avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio (asseritamente) pregiudicato, occorrendo piuttosto verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'articolo 274 cod. proc. civ., tenendo conto che tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 giugno 2020, n. 11634; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 maggio 2017, n. 12436).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 novembre 2021, n. 36916 – Presidente Amendola – Relatore Dell'Utri

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©