Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di Adr, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita, diritti indisponibili e azione giudiziaria della Siae. E a tutela dei diritti d’autore; (ii) telecomunicazioni, tentativo obbligatorio di conciliazione e recupero crediti relativi alle prestazioni rese; (iii) mediazione obbligatoria, omessa partecipazione ingiustificata e sua valutazione quale argomento di prova; (iv) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed esperimento del procedimento da parte dell’opponente; (v) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e principio di bilateralità dell’azione civile; (vi) mediazione obbligatoria e sostituzione della parte ad opera del difensore.

______

A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI

NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Firenze, Sezione II civile, sentenza 27 aprile 2021, n. 1139

In tema di negoziazione assistita, la pronuncia afferma che l’azione giudiziaria promossa dalla S.I.A.E. nei confronti di una ditta individuale per ottenerne la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di diritto di autore per utilizzo non autorizzato, essendo riconducibile ad una controversia vertente su diritti indisponibili, non è soggetta al previo esperimento della procedura a pena di improcedibilità del giudizio.

CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONI - Tribunale di Milano, Sezione VI civile, sentenza 28 aprile 2021, n. 3538

In tema di conciliazione nel settore delle telecomunicazioni, la sentenza ribadisce che l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non costituisce condizione di procedibilità della domanda né per la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo né per l’azione di opposizione al medesimo ove la controversia attenga esclusivamente al recupero dei crediti relativi alle prestazioni effettuate.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Termini Imerese, Sezione civile, sentenza 14 giugno 2021, n. 642

Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia relativa alla materia dei contratti bancari, la decisione afferma che la radicale evidente assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione dell’opponente al procedimento di mediazione concorre a ritenere raggiunta, in forza del combinato disposto degli articolo 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 e 116 cod. proc. civ., la piena prova dell’infondatezza dell’opposizione proposta, legittimando l’interesse della banca alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Torino, Sezione VIII civile, sentenza 15 giugno 2021, n. 2988

La decisione, pur ribadendo, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, che nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo è l’opposto la parte onerata ad avviare ed esperire il procedimento, specifica che ove, prima del “dictum” del Supremo Collegio, la mediazione sia stata ritualmente avviata ed esperita dell’opponente, la condizione di procedibilità del giudizio può ritenersi avverata.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Taranto, Sezione II civile, sentenza 21 giugno 2021, n. 1498

La pronuncia, muovendo dall’assunto che esiste un vuoto normativo determinato dall’assenza di una disposizione di legge che espressamente indichi la parte processuale onerata ad introdurre il procedimento in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, afferma che parte opponente e parte opposta sono entrambe tenute ad esperire il tentativo di mediazione, andando diversamente incontro all’improcedibilità della domanda rispettivamente proposta in caso di omissione; tuttavia, se instaurato da una parte, il procedimento di mediazione giova anche all’altra per il riflesso del principio di bilateralità dell’azione civile.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Firenze, Sezione II civile, sentenza 5 luglio 2021, n. 1857

La sentenza, recependo insegnamenti recati dal giudice di legittimità, ribadisce che la sola partecipazione dell’avvocato, privo di procura speciale sostanziale, al procedimento di mediazione, comportando un mancato rituale esperimento di quest’ultimo a motivo della mancata partecipazione personale, ridonda nel giudizio di merito determinando la declaratoria di improcedibilità dello stesso.

***

A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Ambito di applicazione - Presupposti - Controversie vertenti su diritti disponibili - Tutela dei diritti d’autore - Azione giudiziaria della S.I.A.E. per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di diritto di autore per utilizzo non autorizzato - Controversia riguardante diritti indisponibili - Sussistenza - Fondamento e conseguenze. (Legge, n. 633/1941, articolo 180; Dl, n. 132/2014, articolo 3)

In tema di negoziazione assistita, l’art. 2, comma 2, lett. b), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 esclude espressamente dall’ambito di applicazione della procedura le controversie vertenti su diritti indisponibili. Tra tali controversie rientra anche la lite avente ad oggetto l’azione giudiziaria promossa dalla S.I.A.E. per ottenere il pagamento dei diritti autorali intermediati, demandando in via esclusiva la legge (cfr., art. 18o n. 633/1941) a quest’ultima la funzione di intermediazione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate nonché quella di concessione, per conto degli aventi diritto, di permessi per l’utilizzazione economica di dette opere, la percezione dei proventi derivanti da tali permessi e la ripartizione degli stessi tra gli aventi diritto. I diritti autorali intermediati dalla S.I.A.E., pertanto, in quanto espressione di diritti garantiti da diverse disposizioni della nostra Carta costituzionale, quali, ad esempio, gli artt. 9, 21, 35 e 42, assumono un carattere di indisponibilità, essendo tale assunto ulteriormente rafforzato anche dalle ulteriori funzioni strumentali alla tutela dei diritti degli autori attribuite per legge alla S.I.A.E. medesima nell’attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di diritto d’autore (Nel caso di specie, in cui la S.I.A.E. accertata l’illecita diffusione all’interno di un locale adibito a ristorante di opere musicali oggetto di tutela autorale, aveva agito nei confronti della ditta individuale per ottenerne la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di diritto di autore per utilizzo non autorizzato, il giudice adito, ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta per mancato esperimento della negoziazione assistita).

Tribunale di Firenze, Sezione II civile, sentenza 27 aprile 2021, n. 1139 - Presidente Calvani - Estensore Monteverde

____

Procedimento civile - Conciliazione - Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni - Art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 - Esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione - C ontroversia attinente esclusivamente al recupero dei crediti relativi alle prestazioni effettuate - Necessità - Esclusione - Fondamento. (Cpc, articoli 633 e 645; Legge, n. 249/1997, articolo 1)

Nelle controversie insorte tra società di telecomunicazioni ed utenti, l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non costituisce condizione di procedibilità della domanda né per la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo né per l’azione di opposizione al medesimo ove la controversia attenga esclusivamente al recupero dei crediti relativi alle prestazioni effettuate. Ciò in quanto l’art. 2 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato da AGCOM con delibera n.173/07 CONS in attuazione del citato art. 1, esclude espressamente dall’ambito applicativo tali controversie (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in cui l’istituto di credito opposto aveva agito in via monitoria nell’ambito del rapporto di factoring esistente con l’impresa di telecomunicazioni rispetto ai crediti vantati da quest’ultima nei confronti della società opponente, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione sollevata da quest’ultima sull’assunto che la domanda proposta in sede monitoria dovesse essere preceduta dal tentativo di conciliazione) .

  Tribunale di Milano, Sezione VI civile, sentenza 28 aprile 2021, n. 3538 - Giudice Carbone

_____

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Mancata partecipazione al procedimento “senza giustificato motivo” - Art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 - Conseguenze - Omessa partecipazione ingiustificata - Valutazione quale argomento di prova ex art. 116 c.p.c. per giustificare l’infondatezza dell’opposizione proposta - Sussistenza - Fattispecie concernente controversia relativa alla materia dei contratti bancari. (Cpc, articolo 116; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)

In tema di mediazione obbligatoria, l’art. 8, comma 4-bis del D.lgs. n. 28 del 2010 prevede e disciplina le conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione qualora siffatta condotta sia “…senza giustificato motivo…”. A tale proposito, la disposizione in esame contempla due diversi tipi di conseguenze, entrambi rilevanti sul piano processuale: infatti, dalla mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, in base all’art. 116, comma 2, cod. proc. civ., facente appunto riferimento alla possibilità, per il giudice medesimo, di desumere argomenti di prova da alcuni atti e comportamenti tenuti dalle parti; ed inoltre, il giudice condanna la parte costituita la quale, nei casi di cui all’art. 5 D.lgs. n. 28 del 2010 (che individua le ipotesi di mediazione obbligatoria “ex lege”, mediazione “ex officio iudicis” e mediazione “concordata”), in assenza di giustificato motivo non abbia partecipato al procedimento di mediazione a versare, all’entrata del bilancio dello Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui la banca opposta aveva correttamente instaurato il procedimento di mediazione al quale tuttavia controparte opponente non aveva aderito, il giudice adito ha ritenuto che la radicale evidente assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione di quest’ultima al procedimento di mediazione, oltre a legittimare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore dell’Erario, concorresse a ritenere raggiunta, in forza del combinato disposto dell’att. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 ed dell’art. 116 cod. proc. civ., la piena prova dell’infondatezza dell’opposizione proposta, legittimando così l’interesse della banca alla conferma del decreto ingiuntivo opposto).

  Tribunale di Termini Imerese, Sezione civile, sentenza 14 giugno 2021, n. 642 - Giudice Urso

____

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - G iudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Parte onerata - Creditore opposto - Rituale esperimento del procedimento di mediazione da parte dell’opponente - Procedibilità del giudizio - Sussistenza. (Cpc, articoli 633, 645, 653; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

In sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto una controversia soggetta a mediazione obbligatoria (nella specie, in materia locatizia), la circostanza che ad esperire il procedimento sia stata parte opponente e non già parte convenuta opposta quale attrice in senso sostanziale, non rileva ai fini della procedibilità del giudizio. Infatti, benché la Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto sulla relativa questione, abbia al contrario affermato che nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo è l’opposto a doversi fare parte diligente per avviare il procedimento e coltivarlo diligentemente, non può sostenersi che tale pronuncia, se successiva alla mediazione già avviata in giudizio, possa generare effetti pregiudizievoli in capo alla parte che abbia correttamente agito in conformità all’orientamento giurisprudenziale prevalente in precedenza. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).

  Tribunale di Torino, Sezione VIII civile, sentenza 15 giugno 2021, n. 2988 - Giudice Gallo

____

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - G iudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Parte onerata - Procedimento di mediazione esperito dall’opponente - Vantaggio anche per parte opposta - Sussistenza - Fondamento e conseguenze. (Cpc, articoli 633, 645, 653; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

In tema di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. n. 28 del 2010, nel vuoto normativo determinato dall’assenza di una disposizione di legge che espressamente indichi la parte processuale onerata dell’introduzione del procedimento di mediazione in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nei casi in cui la stessa è obbligatoria “ratione materiae”, deve ritenersi infondata l’eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di conciliazione da parte della ricorrente ed opposta, formulata dalla controparte opponente ove sia stata quest’ultima ad avviare ed esperire il procedimento di mediazione. Infatti, se instaurato da una parte, il procedimento di mediazione giova anche all’altra per il riflesso del principio di bilateralità dell’azione civile, secondo il quale la domanda dell’attore radica nel convenuto il potere di chiedere una pronuncia di merito avente ad oggetto l’accertamento negativo della pretesa esercitata dall’attore (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di conciliazione da parte della opposta, formulata dall’opponente a seguito di quanto stabilito nell’ordinanza reiettiva della concessione della provvisoria esecuzione, in quanto il procedimento “de quo” era stato esperito dall’opponente medesima con vantaggio anche per la ricorrente opposta).

  Tribunale di Taranto, Sezione II civile, sentenza 21 giugno 2021, n. 1498 - Giudice Munno

____

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Partecipazione al procedimento - Sostituzione - Difensore - Rilascio procura speciale sostanziale - Necessità - Mancanza - M ancato rituale esperimento del procedimento - Improcedibilità del giudizio. (D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

In tema di mediazione obbligatoria - nella specie, nella forma della mediazione delegata dal giudice ex art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010 - la parte che non intenda o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a tal scopo una procura speciale sostanziale, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. In difetto, si ritiene che la mancata partecipazione personale comporti il mancato rituale esperimento della procedura con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale nel giudizio di merito, ai sensi del citato art. 5, comma 2, del citato D.lgs. n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture insolute relative ad una fornitura di somministrazione di gas, il giudice adito, rilevato dal verbale di mancato accordo depositato da parte opponente che per la società opposta aveva partecipato alla procedura di mediazione delegata unicamente il difensore privo di “procura sostanziale” idonea ad attribuire a quest’ultimo la rappresentanza sostanziale della parte, ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione integrale delle spese di lite in ragione delle diverse interpretazioni prospettate e affermatesi solo di recente nella giurisprudenza di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18068; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).

  Tribunale di Firenze, Sezione II civile, sentenza 5 luglio 2021, n. 1857 - Giudice Carvisiglia

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©