Civile

Partecipazione sociale e azienda devono essere conferite al valore che hanno al momento della donazione

Il principio innovativo è stato pronunciato dal Tribunale di Sassari con la sentenza 576/2022

di Valeria Cianciolo

La recente sentenza del Tribunale di Sassari (Tribunale Sassari, Sez. I, sentenza, 24 maggio 2022, n. 576 - Giudice Guadalupi) viene segnalata per l'interessante principio sancito in tema di collazione di azienda: «L'art. 768 quater c.c. consente di definire la liquidazione dei legittimari non assegnatari, basandosi sul valore dell'impresa al momento della conclusione del patto di famiglia, a prescindere da quel che avviene successivamente; come si desume dal comma 2, il quale stabilisce che gli assegnatari devono liquidare gli altri col pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e ss. e che quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
La norma sui patti di famiglia, nella parte in cui individua per le imprese trasferite ai discendenti la regola "valore al tempo della donazione", non ha natura di norma eccezionale ne segue che essa è applicabile analogicamente per colmare la lacuna esistente nel sistema delle regole volte alla determinazione del valore delle donazioni ai fini della collazione e riunione fittizia dei beni d'impresa».

L'istituto della collazione
Come è noto, l'istituto giuridico della collazione permette il conferimento nell'asse ereditario di tutte le liberalità ricevute in vita dal defunto, da parte dei soggetti tenuti ai sensi di legge determinando sempre un aumento reale dell'asse ereditario da dividere sia che avvenga in natura sia per imputazione.
Sul tema, l'argomento spinoso è dato dalla collazione dell'azienda e delle partecipazioni societarie: la partecipazione sociale oggetto di collazione deve essere conferita, ovvero computata, al valore economico assunto al momento di apertura della successione? Il quesito da sciogliere concerne l'incremento di valore della medesima dal momento del conferimento all'apertura della successione, dovendo stabilire il valore della donazione al momento del suo conferimento, e quanto invece è stato l'incremento connesso al valore aziendale per le capacità di gestione dell'azienda da parte dell'imprenditore che l'ha ricevuta in donazione. Non solo. Bisogna appurare di quale natura sia la partecipazione: è un investimento puro, e sul punto la prospettiva valutativa riguarda esclusivamente il rendimento ottenibile dalla medesima, ovvero si tratta di una partecipazione sociale che conferisce la gestione da parte dell'imprenditore donatario?

La posizione della giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza, al fine di determinare il valore delle partecipazioni ai fini successori, occorre prendere in considerazione il loro valore al tempo dell'apertura della successione, momento al quale riferire la stima dei beni relitti e di quelli oggetto di donazioni, fittiziamente richiamate nella riunione della massa, laddove si debba verificare se vi sia stata lesione della quota di riserva: la donazione dell'azienda deve considerarsi come una liberalità d'immobile, mentre la liberalità delle partecipazioni sociali deve considerarsi come una liberalità di mobili. Ciò significa che la collazione della azienda può farsi, a scelta del donatario, o per imputazione o in natura, mentre la collazione delle partecipazioni sociali deve farsi, sempre, per imputazione; inoltre, la collazione dell'azienda deve farsi avuto riguardo al valore di essa al tempo dell'apertura della successione, mentre la collazione delle partecipazioni sociali sulla base del valore che esse avevano al tempo dell'apertura della successione.
Giocoforza vengono così incorporati i frutti dell'attività dell'imprenditore titolare dell'azienda. E' certo un criterio ragionevole quando si tratta di donazione di una partecipazione sociale d'investimento, dove si guarda al rendimento trascurando l'attività del titolare, ma del tutto irragionevole nel caso in cui si tratti di una partecipazione sociale di gestione o di controllo dove il valore delle partecipazioni sociali o della azienda dipende, principalmente, dalla politica imprenditoriale.
Trovare la quadra non è semplice perché occorre attribuire un valore delle partecipazioni sociali e della azienda che non sia quello storico del tempo della donazione, il quale, certamente, avvantaggerebbe il donatario, risultando discordante con lo spirito dell'istituto della collazione che mira ad eguagliare la posizione fra i legittimari.
Per altro verso, occorre eludere il rischio di includere nel valore delle partecipazioni sociali e della azienda i risultati dell'attività imprenditoriale svolta da parte del titolare, altrimenti nella successione del donante cadrebbe il valore dell'attività lavorativa del donatario.
Secondo la dottrina occorre stimare il valore delle partecipazioni sociali e/o della azienda al tempo della donazione e capitalizzare questo valore al tempo dell'apertura della successione: "In tutti i casi di donazione, diretta o indiretta, di un'azienda o di quote societarie, effettuate allo scopo di consentire il trapasso dell'attività di impresa in capo al donatario, la regola applicabile al fine di determinare il valore rilevante per la riunione fittizia e per la collazione dovrebbe essere quella del ‘valore al momento della donazione', come avviene per i patti di famiglia e per il diritto tributario, in luogo di quella del valore al momento della morte". (M. Palazzo, Il problema della circolazione di azienda e partecipazioni societarie, in Vita not., 2020, 558).

Il valore al momento della donazione
E' questa la soluzione del Tribunale di Sassari che per quel che mi consta risulta la prima che adotta il criterio del valore "al momento della donazione", applicando analogicamente le norme sul patto di famiglia, istituto disciplinato dall'articolato normativo previsto dagli articoli 768 bis e ss. cod. civ. e che è un contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie, trasferisce in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti, garantendo la tutela dei futuri legittimari. I soggetti beneficiari, infatti, devono liquidare a questi ultimi una somma di denaro, o l'equivalente in natura, il cui valore è determinato al momento della stipula del patto, secondo i criteri operanti in materia di successione necessaria, con esclusione dei meccanismi di riduzione e collazione ereditaria.
Il provvedimento del Tribunale di Sassari è pregevole perché tenta di scostarsi da quello che tralatiziamente recita la giurisprudenza, ma non convince laddove applica analogicamente le norme sul patto di famiglia senza considerare che la disciplina di questo istituto prevede la contestuale soddisfazione degli altri legittimari, sicché questa regola non può assumersi come generale, per donazioni che avvantaggiano il solo beneficiario e che debbono essere considerate al fine di riequilibrare le porzioni spettanti ai legittimari a distanza di molto tempo.

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