Penale

Dl sicurezza agroalimentare: convertito in legge con (poche) modifiche operativo-procedurali

Confermata la "ripenalizzazione" delle contravvenzioni alimentari

di Aldo Natalini

Convertito definitivamente in legge, con modificazioni, il Dl 42/2021 sulla sicurezza agro-alimentare. La legge di conversione n. 71/2021 – pubblicata in Gazzetta il 22 maggio – è entrata in vigore il 23 maggio scorso: poche, ma rilevanti sul piano procedurale - le modificazioni apportate dal Parlamento, destinate a riverberarsi sul terreno della prova dei reati alimentari.

  Confermata la “ripenalizzazione” delle contravvenzioni alimentari

Il decreto è stato emanato in tutta fretta il 22 marzo scorso dal Governo Draghi, all’indomani del bug normativo – segnalato per primi in queste pagine – contenuto nelle “pieghe” del Dlgs 27/2021 (varato dal Governo Conte II, di recepimento del regolamento UE 2017/625 sui controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti), che aveva (inopinatamente) abrogato quasi tutte le contravvenzioni alimentari contenute nella fondamentale legge n. 283/1962 (e successive modifiche) sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (vedi quotidiano NT Plus Diritto del 20 marzo 2021).

Per scongiurare il temuto colpo di spugna – effetto certamente “non voluto”, come ha spiegato la Relazione illustrativa al Dl – anche a fronte del denunciato vizio di eccesso di delega (vedi Relazione dell’Ufficio del massimario della Cassazione n. 13/2021), il nuovo esecutivo, profittando dell’ordinaria fase di vacatio legis, ha interposto un contrarius actus entrato in vigore il 25 marzo, esattamente alla vigilia dell’entrata in vigore del Dlgs 27/2021. All’articolo 1 – non modificato dalla legge n. 71/2021 – ha “corretto il tiro” circoscrivendo l’operatività delle norme abrogatrici. Ed ora, con la conversione in legge del Dl 42/2021, si può definitivamente affermare che la legge abolitiva degli illeciti penali alimentari non è mai entrata formalmente in vigore ai sensi degli articoli 10 delle preleggi e 73, comma 3, e 77 della Costituzione.

 

Il correttivo procedurale: l’applicabilità dell’articolo 223 delle disposizioni di attuazione al Cpp

Tra le poche modifiche apportate dalla legge di conversione n. 71/2021, si segnala, sul versante processual-penale, l’aggiunta dell’articolo 1-bis al Dl n. 42/2021. La disposizione, attraverso due soppressioni “chirurgiche”, elide due periodi in seno agli articoli 7 e 8 del Dlgs. n. 27/2021, concernenti il prelevamento di campioni da parte delle autorità amministrativa di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo.

Con questo correttivo il Parlamento ha salvaguardato la prova dei (riconfermati) reati alimentari. Difatti, nella primigenia formulazione – rimasta in vigore dal 26 marzo al 22 maggio 2021 – i citati articoli 7 e 8 escludevano espressamente l’applicazione dell’articolo 223 delle disposizioni di attuazione al Cpp ovvero della norma procedurale recante garanzie partecipative dell’interessato nelle attività ispettive e di vigilanza.

Detta espressa inapplicazione poneva serie di criticità – ormai superate a far data dal 23 maggio (data di entrata in vigore della legge di conversione) – nel rapporto tra procedimento penale e nuove procedure amministrative di campionamento ed analisi, apparendo precluso, in caso di accertata positività, il successivo impiego a fini decisori (e prima ancora d’indagine) dei risultati dell’attività tecnico-analitica.

Le odierne modifiche apportate dal Parlamento – coerentemente con il recupero delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare – sono volte a ripristinare l’applicabilità dell’articolo 223 delle disposizioni di attuazione al Cpp con l’annesso doppio regime (alternativo) previsto per le analisi dei campioni deteriorabili non ripetibili (comma 1) e per le analisi di campioni non deteriorabili che ammettono la revisione; a suddette (riconfermate) garanzie procedurali, consegue la (ripristinata) transitabilità nel procedimento penale delle analisi di laboratorio compiute in sede amministrativa in assenza di indizi di reato (comma 3).

 

Ripristinata la diffida alimentare per le sanzioni amministrative

Il successivo articolo 1-ter aggiunto dalla legge n. 71/2021 interviene invece sull’articolo 1, comma 3, del Dl n. 91/2014, per modificare la speciale disciplina estintiva che, nel settore agroalimentare, consente di escludere - in presenza di particolari condizioni - l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’autorità di controllo (cd. diffida).

Il novum, in sostanza, ripristina l’originaria formulazione del citato comma 3 (che era stato modificato in via permanente, sia pure nel contesto della legislazione emergenziale da Covid-19, dall’articolo 43, comma 3, del Dl n. 76/2020, cambiandone unicamente i tempi per gli adempimenti alle prescrizioni violate dopo l’avvenuta diffida (da venti a trenta giorni).

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