Amministrativo

Efficientamento energetico, bonus edilizia e energie rinnovabili, al via le misure introdotte dal Decreto Energia

Misure di semplificazione per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e in materia di infrastrutture elettriche, quarta cessione del credito fiscale derivante dal c.d. Superbonus 110%

di Amine Moughanime*

L'efficienza energetica, le energie rinnovabili, l'economia circolare, la mobilità sostenibile e i processi ESG all'interno delle imprese, potranno rappresentare nei prossimi anni uno strumento in grado di coniugare le esigenze del mercato con la tutela dell'ambiente, rendendo cittadini e imprese al contempo protagonisti e beneficiari del processo di trasformazione energetica e di sviluppo sostenibile.

Il grave stato di crisi causato dalla pandemia e dal recente conflitto internazionale, con possibili problematiche di approvvigionamento energetico per l'Europa, ha inevitabilmente portato ad un ripensamento generale delle priorità a cui indirizzare una possibile ripresa economica accelerando sulla transizione ecologica. Ciò che sicuramente è mancato negli ultimi anni è stata una visione a medio-lungo termine, volta ad adattare l'economia reale all'ambiente in cui viviamo, in modo da far coincidere gli obiettivi di investimento con il rispetto dell'ecosistema terrestre.

In questo scenario, l'efficienza energetica e il potenziamento delle energie rinnovabili costituiscono un obiettivo nella strategia economica adottata dal Governo italiano con il decreto-legge n.17 del 1° marzo 2022 , come convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 rubricata: "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (c.d. "Decreto Energia"). In relazione all'efficientamento energetico/bonus edilizia e alle energie rinnovabili si segnalano, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:

Energie Rinnovabili/ Semplificazioni

Il Decreto Energia introduce delle misure di semplificazione per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e in materia di infrastrutture elettriche.

Nello specifico, tra gli altri interventi, si segnala l'introduzione della possibilità nel caso di interventi di modifica non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili, che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, di essere realizzate con una procedura semplificata i.e. tramite dichiarazione di inizio lavori asseverata ("DILA").

Anche gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposti alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante DILA.

Viene introdotta la procedura abilitativa semplificata ("PAS"):

• per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale;
• per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, da realizzare nelle aree idonee, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW;
• per gli impianti fotovoltaici flottanti, di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, sugli invasi delle cave dismesse o a copertura dei canali di irrigazione, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che si trovano all'interno delle aree di notevole interesse pubblico, delle aree naturali protette o di siti della rete Natura 2000;
• agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1 -quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Per questi impianti, se il proponente dichiara che si trovano fuori dalle aree sensibili e/o vulnerabili, la soglia di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) passa da 10 MW a 20 MW.

Per quanto riguarda gli impianti solari fotovoltaici e termici installati in aree industriali, si prevede che possano essere installati anche su strutture di sostegno appositamente realizzate in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, fino a copertura del 60% dell'area industriale di pertinenza.

Si prevede come intervento di manutenzione ordinaria non subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati ivi inclusi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, comprese strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze. Rimane inteso che l'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente è richiesta per le aree o immobili classificati di notevole interesse pubblico.

Efficientamento energetico/Superbonus 110%

Con la conversione in legge del Decreto Energia si è introdotta una quarta cessione del credito fiscale derivante dal c.d. Superbonus 110%. In altri termini, alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Tuttavia, si segnala che sono in discussione altri interventi su tema della cessione del credito derivante dagli interventi Superbonus 110%. Inoltre, tra gli interventi che possono usufruire del Superbonus 110% è stato inserito anche l'installazione di sonde geotermiche. Infine, per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle opzioni ex art 121 c.d. Decreto Rilancio anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022.

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*A cura di Amine Moughanime, Amine Moughanime, senior associate Eptalex

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