Penale

Niente gratuito patrocinio se il beneficiario riceve una donazione di 33mila euro

L'imputato anche in forza della somma incamerata, ha acquistato terreni e un'auto dal costo di circa 17mila euro

di Giampaolo Piagnerelli

Niente gratuito patrocinio se il ricorrente ha ricevuto una donazione e quindi è in possesso di una capacità di spesa non indifferente. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 44017/22.

La vicenda.
Un soggetto era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in sette procedimenti (due civili e cinque penali). Il 28 gennaio 2021, la Guardia di finanza ha accertato che l'indagato aveva depositato su un proprio libretto nominativo, l'importo di un assegno postale non trasferibile di 33mila euro, a titolo di donazione, tratto da un conto corrente postale della propria madre. L'imputato, successivamente, anche in forza della somma incamerata, ha acquistato terreni e un'auto dal costo di circa 17mila euro. In funzione di ciò il presidente del tribunale di Vasto ha affrontato la questione del computo della elargizione effettuata dalla madre del ricorrente, citando sul punto giurisprudenza della Cassazione e ritenendo del tutto corretta la necessità di valutare la consistenza della somma donata e percepita da chi chiedeva di essere ammesso al gratuito patrocinio: ciò perché l'importo della donazione influisce sulla capacità economica del richiedente. Sul punto, peraltro, il presidente del tribunale ha rimarcato che in ogni caso l'imputato non aveva comunicato l'intervenuta donazione, determinando in conseguenza la revoca dell'ammissione al beneficio. Secondo gli Ermellini gli acquisti effettuati, ossia un'autovettura e terreni agricoli, dimostravano - quanto all'importo - una capacità economica incompatibile con la fruizione del beneficio.

Conclusioni
Conclude la sentenza chiarendo che il fatto che il giudice si sia rivolto alla Guardia di finanza per accertare la capacità economica del richiedente, appare conforme alla facoltà di legge riconosciuta al magistrato deputato di decidere sull'ammissione, mentre "non appare di alcun nocumento, per il ricorrente la circostanza che tali accertamenti non siano stati disposti dalle Entrate (ndr. come invece sosteneva il ricorrente)".

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