Amministrativo

Fascicolo telematico, diniego di accesso senza rimedi per il terzo

La Cga con il decreto 8 giugno 2022 n. 164 (Pres. Est. De Nictolis) chiarisce che l'istanza non è un processo o un incidente del processo, per cui contro il diniego non si prevedono rimedi impugnatori

di Francesco Machina Grifeo

Con il decreto dell'8 giugno scorso, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, fa il punto sulla istanza di accesso al fascicolo telematico da parte del terzo e chiarisce che tale istanza non è né un processo né un incidente del processo, e pertanto il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal c.p.a.

Il ricorrente agiva contro l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e la Curatela del Fallimento di A.N.F.E. Delegazione Regionale Sicilia per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 01788/2022 concernente la "richiesta di autorizzazione alla consultazione da remoto del fascicolo telematico relativo al giudizio n. 1752/2017 R.G., per l'espletamento dell'attività difensiva".

Per il Cga tuttavia "Nessuna norma del c.p.a. prevede un rimedio impugnatorio avverso siffatto tipo di provvedimento". Il c.p.a., infatti, "prevede rimedi impugnatori in relazione a decisioni rese in esito al processo o in esito a incidenti del processo". E "l'istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico non è un processo né un incidente del processo, e pertanto il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal c.p.a.".

I "rimedi" giustiziali, spiega la decisione, "presuppongono l'esistenza di una situazione soggettiva meritevole di tutela, qui inesistente, in quanto nessuna norma giuridica prevede l'esistenza della situazione soggettiva rivendicata dall'appellante, ossia un diritto soggettivo del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios".

Come già precisato dal Tar "l'accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all'accesso ai documenti amministrativi perché gli atti processuali non sono atti amministrativi". L'accesso al fascicolo processuale, infatti, "presuppone la qualità di parte attuale o potenziale (chi aspira a diventare parte o interveniente), e l'attuale appellante non è stato parte del giudizio cui chiede l'accesso né può diventare parte perché il fascicolo è definito".

Infine, la circostanza che non sia previsto alcun rimedio giuridico contro il provvedimento che nega l'accesso al fascicolo processuale non reca alcun vulnus al richiedente in quanto:

a) eventuali documenti amministrativi contenuti nel fascicolo processuale sono accessibili secondo le regole e i limiti del diritto di accesso a documenti amministrativi presso l'Amministrazione depositaria;

b) gli atti processuali privati non sono suscettibili di accesso perché nessuna norma lo prevede, e il soggetto interessato può acquisirli dal privato che li ha formati solo con il suo consenso, secondo le regole del diritto civile.

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