Civile

Il diritto della parte vittoriosa alla restituzione delle spese non esiste prima della sentenza di condanna

Il credito per il rimborso delle spese processuali non costituisce dunque neanche ragione di credito

di Mario Finocchiaro

Il diritto della parte vittoriosa, all'esito d'una lite giudiziaria, ad ottenere la rifusione delle spese sostenute per partecipare al giudizio sorge soltanto con la sentenza che pronunci la relativa condanna a carico della parte soccombente. Prima di tale sentenza il diritto non esiste, posto anche che al giudice è consentito, invece che pronunciare condanna alle spese, compensarle. Il credito per il rimborso delle spese processuali non costituisce dunque neanche ragione di credito in senso lato al momento della domanda ai sensi dell'art. 2901 Cc. In applicazione del principio che precede la S.C. ha confermato la pronunzia del giudice di appello che aveva rigetto, per assenza del consilium fraudis, la domanda revocatoria dell'atto costitutivo di beni in fondo patrimoniale atteso che il credito, a tutela del quale agiva l'attore era costituito dalle spese processuali di un giudizio ancora in corso al momento in cui l'atto era stato posto in essere l'atto impugnato. Lo ha deciso la Sezione III della Cassazione con l'ordinanza 7 aprile 2023 n. 9609.

I precedenti
Conforme, ricordata in motivazione, a norma dell'articolo 2901 Cc, il credito tutelato con l'azione revocatoria - se può essere posteriore all'atto di disposizione - non può certamente sorgere in un momento successivo alla proposizione dell'azione stessa, in quanto uno dei presupposti per la proponibilità di questa e appunto la qualità di 'creditore' dell'attore. ne consegue che, per la proponibilità dell'azione revocatoria a tutela del credito derivante da condanna al rimborso di spese giudiziali, occorre che la pronunzia sul regolamento delle spese - la quale segna la nascita del relativo credito e non retroagisce al momento della domanda - sia anteriore alla proposizione dell'azione revocatoria medesima, Cassazione, sentenza 18 luglio 1980, n. 4694, in Foro italiano, 1981, I, c. 1690.
Pur esse ricordate in motivazione cfr::
- nel senso che il diritto della parte vittoriosa, all'esito d'una lite giudiziaria, ad ottenere la rifusione delle spese sostenute per partecipare al giudizio sorge soltanto con la sentenza che pronunci la relativa condanna a carico della parte soccombente. Prima di tale sentenza il diritto non esiste (tanto è vero che se la condanna alle spese manchi, la sentenza dovrà essere impugnata, e non corretta), né la sentenza di condanna alle spese può ritenersi ricognitiva di un diritto che esista di per sé, posto che al giudice è consentito, invece di pronunciare condanna alle spese, compensarle, Cassazione, sentenza 13 marzo 2014, n. 5787, in Foro italiano, 2014, I, c. 3568 (con nota su altra parte di Paone G., Presunzione, indizi, valutazione complessiva), in motivazione;
- per la precisazione che norma dell'articolo 336 Cpc, la sentenza di riforma resa in grado d'appello pone nel nulla la sentenza di primo grado, che perde efficacia in quanto caducata e sostituita immediatamente - in tutto o nei limiti dei capi riformati - dalla pronuncia di secondo grado; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata riformata in punto di regolazione delle spese processuali, la data della pronuncia di appello - determinando il nuovo assetto degli interessi - segna il momento della nascita del relativo credito in favore della parte vittoriosa, ed è da quel momento (e non dalla data della pronuncia di primo grado) che decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata, Cassazione, sentenza 8 ottobre 2008, n. 24821.

L'esercizio dell'azione revocatoria
Il principio riassunto in massina, peraltro, benché conforme alla ricordata Cassazione, sentenza 18 luglio 1980, n. 4694, pare in contrasto con una giurisprudenza, più che consolidata, e risalente, secondo cui per l'esercizio dell'azione revocatoria, non è prescritto che il creditore rivesta la qualità di creditore pignorante o di creditore intervenuto in un'esecuzione forzata, essendo sufficiente la esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, né sorretta da titolo esecutivo né fatta valere in via esecutiva, Cassazione, sentenza 13 marzo 1978, n. 1242.
In particolare, per l'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessario che il creditore abbia già ottenuto l'accertamento giudiziale del suo credito e tanto meno che egli sia provvisto di un titolo esecutivo, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, Cassazione, sentenze 23 maggio 1975, n. 2069 e 8 gennaio 1966, n. 142, in Giurisprudenza italiana, I, 1, c. 853 e pare difficile negare che il credito non ancora sorto per le spese di un giudizio già instaurato sia un credito eventuale.
Al riguardo, in particolare, si è espressamente evidenziato, ad esempio, che ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato, Cassazione, sentenza 7 maggio 2014, n. 9855.

Rilevanza del credito eventuale
Nel senso che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, e, quindi, anche il credito eventuale, si è osservato, tra l'altro, da ultimo.:
- il credito eventuale o litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori, Cassazione, sentenza 6 maggio 2021, n. 12047, in Foro italiano, 2021, I, c. 1993; ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4212 secondo cui anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori; ordinanza 22 marzo 2016, n. 5619;
- l'azione revocatoria può essere esercitata dall'agente della riscossione anche nel caso in cui il credito sia eventuale ovvero litigioso perché fondato su di una cartella di pagamento oggetto di contestazione innanzi al giudice tributario, Cassazione, ordinanza 13 settembre 13 settembre 2019, n. 22859 , in Fisco, 2019, p. 3669;
- in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'articolo 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali, Cassazione, ordinanza 18 aprile 2019, n. 10824;
- ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., il credito da tutelare può essere anche un credito eventuale giacché la norma non richiede la liquidità ed esigibilità del credito stesso (che può essere anche a termine o sottoposto a condizione), né la sussistenza di un inadempimento attuale (al momento della disposizione patrimoniale pregiudizievole), con la conseguenza che è tutelabile con il rimedio giudiziario in discorso il credito che il coniuge separato vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento, Cassazione, sentenza 7 marzo 2017, n. 5618, in Giurisprudenza italiana, 2017, c. 2604, con nota di Mancini F., Revocatoria ordinaria e credito «eventuale»;

Il merito
In questo senso, altresì, pare orientata un giurisprudenza di merito più che consolidata:
- ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria; l'articolo 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della semplice aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali; conseguentemente, l'azione revocatoria può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili o contestati; anche il ‘credito eventuale', nella veste di ‘credito litigioso', è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore, Tribunale di Foggia, sentenza 27 luglio 2021, in www.lanuovaproceduracivile.com , 2021;
- nell'ambito del giudizio volto all'eventuale accoglimento dell'azione ex articolo 2901 c.c., al giudice della revocatoria non viene richiesta una valutazione approfondita del merito della controversia, tale da consentire un accertamento circa la reale fondatezza del credito oggetto di tutela, essendo sufficiente la prospettazione di un credito meramente eventuale ai fini della proponibilità della domanda; infatti, l'articolo 2901 Cc ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore; dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, Tribunale di Lecce, sentenza 7 dicembre 2020 , ivi, 2021;
- ai fini della proposizione dell'azione è necessario che il creditore provveda ad identificare il credito attraverso l'indicazione del fatto costitutivo sia pure incerto nel fondamento; l'articolo 2901 Cc ha, infatti, accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste del credito litigioso (quindi ancora sub iudice), è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore/fideiussore, Appello di Ancona, sentenza 19 aprile 2020, in Orientamenti giurisprudenza marchigiana, 2020, fasc. 2, p. 41;
- l'eventuale separata pendenza di un giudizio di accertamento del credito, come nel caso in questione, non influisce sul processo per revocatoria, dovendosi escludere che possa sorgere un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari inefficace l'atto di disposizione e l'eventuale sentenza negativa dell'esistenza del credito, Tribunale di Roma, sentenza 20 settembre 2018, in www.lanuovaproceduracivile.com. , 2018.

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