Civile

Garante privacy: no al controllo della navigazione su internet dei lavoratori

Sanzionato il comune di Bolzano. L'Autorità ha poi sanzionato anche Iren spa e il sindaco di Messina

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Non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy. È quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Bolzano, avviato sulla base del reclamo presentato da un dipendente che, nel corso di un procedimento disciplinare, aveva scoperto di essere stato costantemente controllato.

L'amministrazione, che inizialmente gli aveva contestato la consultazione di Facebook e Youtube durante l'orario di lavoro, aveva poi archiviato il procedimento per l'inattendibilità dei dati di navigazione raccolti. Dagli accertamenti del Garante è emerso che il Comune impiegava, da circa dieci anni, un sistema di controllo e filtraggio della navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e la creazione di apposita reportistica, per finalità di sicurezza della rete. Sebbene il datore di lavoro avesse stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, come richiesto dalla disciplina di settore, il Garante ha evidenziato che tale trattamento di dati deve comunque rispettare anche i principi di protezione dei dati previsti dal Gdpr.

Il sistema, implementato dal Comune, senza aver adeguatamente informato i dipendenti, consentiva invece operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti. Il sistema raccoglieva inoltre anche informazioni estranee all'attività professionale e comunque riconducibili alla vita privata dell'interessato.

Nel provvedimento l'Autorità ha rimarcato che l'esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell'interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro.

Nell'ambito dell'istruttoria, sono state inoltre riscontrate violazioni anche in merito al trattamento dei dati relativi alle richieste di accertamento medico straordinario da parte dei dipendenti, effettuate attraverso un apposito modulo, Il modulo, messo a disposizione dall'amministrazione, prevedeva la presa visione obbligatoria da parte del dirigente dell'unità organizzativa, circostanza che comportava un trattamento di dati sulla salute illecito.

Il Garante, tenendo conto della piena collaborazione dell'amministrazione, ha disposto una sanzione di 84.000 euro per l'illecito trattamento dei dati del personale. Il Comune dovrà anche adottare misure tecniche e organizzative per anonimizzare il dato relativo alla postazione di lavoro dei dipendenti, cancellare i dati personali presenti nei log di navigazione web registrati, nonché aggiornare le procedure interne individuate e inserite nell'accordo sindacale.

Telemarketing, sanzionata Iren per 3 mln di euro - Con un secondo provvedimento, il Garante ha affermato che il consenso , inizialmente rilasciato da un cliente ad una società anche per attività promozionali di terzi, non può estendere la sua efficacia anche a successive cessioni ad ulteriori titolari. Tali cessioni infatti non sarebbero supportate dal necessario consenso, specifico ed informato dell'interessato.

Il Garante ha così comminato una sanzione di circa 3 milioni di euro ad Iren Mercato S.p.A, società operante nel settore energetico, per non aver verificato che tutti i passaggi dei dati dei destinatari delle promozioni fossero coperti da consenso.

No foto di minori disagiati su social del sindaco – Infine l'Autorità ha affermato che per denunciare situazioni di degrado presenti nel suo Comune, un sindaco non può pubblicare sulle proprie pagine social immagini e video in chiaro di minorenni disabili e di persone disagiate, o di presunti autori di trasgressioni esponendoli ai commenti offensivi degli utenti del social network.

Il Garante ha dunque ordinato al sindaco di Messina di rimuovere dal proprio profilo le immagini pubblicate e sanzionandolo per 50mila euro. Nel corso del procedimento è emerso che all'interno della pagina Facebook "De Luca Sindaco di Messina", tra gli altri contenuti, era pubblicato un video che ritraeva persone riconoscibili e in evidenti condizioni di difficoltà socio-economica, senza che la loro identificabilità fosse giustificata da ragioni di interesse pubblico.

La pubblicazione del video, a giudizio del Garante, travalica i limiti posti dal principio di essenzialità dell'informazione stabilito dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e dalla Regole deontologiche dei giornalisti, viola il diritto di non discriminazione e lede la dignità delle persone riprese.

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