Civile

Nuove garanzie per i consumatori che acquistano beni con difetti

Le regole si applicano ai contratti conclusi dopo il 1° gennaio 2022. Non serve provare la non conformità se si manifesta entro un anno dall’acquisto

di Maurizio Di Rocco

Diventa più ampia la garanzia per i difetti di conformità dei beni acquistati dai consumatori. Lo prevedono le nuove regole introdotte dal decreto legislativo 170/2021, che è stato emanato in attuazione della direttiva Ue 771 del 2019 e che si applica ai contatti di vendita conclusi successivamente al 1° gennaio 2022.

L’ambito di applicazione

In base alle nuove norme, che hanno modificato il Codice del consumo sostituendo gli articoli numerati da 128 a 135 con i nuovi articoli numerati da 128 a 135-septies, la garanzia legale di conformità viene estesa, oltre che agli animali vivi, anche ai beni con elementi digitali, ovvero agli oggetti o dispositivi che incorporano o sono interconnessi con un contenuto o un servizio digitale, in modo tale che senza un software o un collegamento web non possono svolgere le loro funzioni. Come gli elettrodomestici connessi a internet o altri oggetti “smart”.

Restano, invece, esclusi dall’applicazione del decreto legislativo 170/2021 i contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale, che sono regolamentati dal decreto legislativo 173/2021, anch’esso operativo dal 1° gennaio 2022 (su cui si veda il servizio su Ntplusdiritto del 7 febbraio 2022).

I requisiti di conformità

Il decreto legislativo 170/2021 riformula il concetto di conformità, distinguendo i requisiti soggettivi e oggettivi.

Fermo restando che un bene dovrebbe possedere entrambe le tipologie di requisiti, dal punto di vista soggettivo è conforme quando:
- corrisponde interamente alla descrizione indicata nel contratto e possiede la funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche in esso previste;

- è idoneo all’uso particolare richiesto dal consumatore, purché accettato dal venditore al momento della conclusione del contratto;

- è fornito con tutti gli accessori e le istruzioni previste dal contratto;

- è fornito con gli aggiornamenti previsti dal contratto, che dovranno esser tali da mantenere il bene conforme per tutto il tempo ragionevolmente atteso dal consumatore o prevedibile in base alla natura e alla durata del contratto.

Inoltre, il bene deve avere questi requisiti oggettivi:
- essere idoneo agli scopi per cui sono generalmente impiegati beni di quel tipo;

- corrispondere all’eventuale campione o modello messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;

- essere consegnato, se del caso, con l’imballaggio, gli accessori e le istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;

- essere della quantità e della qualità, nonché possedere le altre caratteristiche di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza presenti di norma in beni dello stesso tipo e comunque ragionevolmente attese dal consumatore, anche in base alla pubblicità o all’etichettatura del prodotto.

Consumatore più protetto

Alla dilatazione del concetto di conformità corrisponde anche un rafforzamento della posizione del consumatore, che non ha più l’obbligo di denunciare la presenza di eventuali difetti entro due mesi dalla loro scoperta, né quello di dover fornire la prova della loro sussistenza se si manifestano entro un anno dall’acquisto (prima, questa presunzione durava sei mesi).

Per converso, il venditore non può esonerarsi dalla propria responsabilità limitandosi a eccepire che il cliente conosceva il difetto o, comunque, non poteva ignorarlo usando l’ordinaria diligenza; dovrà invece provare che il consumatore era stato specificatamente informato del fatto che il bene si discostava da taluno dei requisiti oggettivi di conformità e che tale scostamento era stato espressamente accettato dal cliente.

Quanto alla valenza e agli effetti della garanzia, restano invariati i termini della sua durata (24 mesi) e di prescrizione dell’azione del consumatore (26 mesi), così come i rimedi esperibili in caso di difformità. In base agli articoli da 135-bis a 135-quater, il consumatore mantiene il diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene, nonché il diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto se i precedenti rimedi non siano applicabili o troppo onerosi, oppure non abbiano eliminato il difetto.

Nuova, invece, è la previsione che consente al consumatore di rifiutare il pagamento fino a quando il venditore non abbia rimediato al difetto di conformità, così come nuova è la norma che impedisce al consumatore di risolvere il contratto se il difetto è di lieve entità. L’articolo 135-quater stabilisce anche che, nel caso di vendita di una pluralità di beni con un solo contratto, se anche il difetto si possa riferire solo a uno o alcuni dei beni forniti, l’eventuale risoluzione potrà riguardare anche i beni non viziati, qualora sia ragionevolmente presumibile che il consumatore non abbia interesse a tenerli per sé.

Quanto ai beni usati, la garanzia di legge resta limitata a un anno, fatta salva la possibilità delle parti di concordare dei termini più lunghi.

In via del tutto volontaria, poi, l’articolo 135-quinques consente al venditore di offrire forme di garanzia ulteriori (convenzionali) rispetto a quella legale, purché esse non pregiudichino il ricorso ai rimedi previsti dalla legge e siano proposte in modo chiaro e comprensibile per evitare ogni fraintendimento da parte del consumatore.

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