Lavoro

Auto aziendale, l'Inail non copre il sinistro causato da un "rischio elettivo"

La Corte di cassazione, ordinanza 23527/2021, ha confermato il ragionamento del giudice di secondo grado<br/>

di Francesco Machina Grifeo

Non sono coperti dall'Inail i postumi dell'incidente automobilistico che ha coinvolto il lavoratore per aver corso un "rischio elettivo". La Corte di cassazione, ordinanza 23527/2021, ha così confermato il ragionamento del giudice di secondo grado, dichiarando peraltro inammissibile il ricorso del dipendente.

La Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento del ricorso dell'Inail, e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda del lavoratore volta al conseguimento della rendita e dell'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea per le lesioni conseguenti al sinistro stradale.

La Corte territoriale, infatti, a seguito dell'istruttoria svolta in primo grado e comprensiva, tra l'altro, di una c.t.u. tossicologica e di una c.t.u. cinematica, aveva ritenuto che l'incidente stradale in cui il dipendente era stato coinvolto mentre si trovava alla guida di un'auto aziendale "fosse riconducibile a rischio elettivo per la condotta di guida tenuta".

L'attuale ricorrente, infatti, viaggiava in violazione dei limiti di velocità - con una andatura di 104,435 km/h rispetto al limite di 70 km/h - e in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti (cocaina).

La VI Sezione rileva innanzi tutto un difetto di autosufficienza del ricorso legata alla mancata integrale trascrizione e al mancato deposito dei due elaborati peritali. Si tratta di un adempimento, spiega la Corte, prescritto rispettivamente dall'art. 366 c.p.c., co. 1, n. 6, a pena di inammissibilità; e dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 a pena di improcedibilità del ricorso. Ed è volto a porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato.

Inoltre, prosegue il ragionamento, il dissenso espresso rispetto alle conclusioni della c.t.u. cinematica, risulta dalla Corte di appello "ampiamente motivato in base al riferimento incrociato agli altri elementi di prova raccolti e ciò rende la critica di parte ricorrente estranea al perimetro dell'art. 360 n. 5 cit., facendola cadere nel terreno della inammissibile revisione della valutazione del materiale probatorio, preclusa in questa sede di legittimità".

Analoghe considerazioni, conclude la decisione, possono svolgersi con riguardo alle deduzioni formulate dai giudici di secondo grado sulla base dei dati esposti dal consulente tossicologico: "non solo la relazione peritale è stata ampiamente esaminata e richiamata e quindi non risulta ignorata e pretermessa; ma le deduzioni che la Corte ha formulato sulla base dei dati riportati nella relazione tossicologica (oltre che sui certificati di pronto soccorso) appartengono all'apprezzamento del materiale probatorio, complessivamente eseguito, e si sottraggono a qualsiasi revisione in questa sede".

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