Lavoro

Cassa forense, invalida la cartella esattoriale non preceduta dalla contestazione dell'addebito

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 9310 depositata oggi, respingendo il ricorso dell'Istituto di previdenza

di Francesco Machina Grifeo

Buone notizie per gli avvocati che hanno ricevuto una cartella esattoriale da Cassa forense. Se infatti la cartella con cui l'Istituto ingiunge ai legali iscritti il pagamento delle sanzioni – nel caso per tardiva comunicazione della dichiarazione reddituale – non è stata preceduta dalla contestazione dell'addebito essa è invalida. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 9310 depositata oggi, respingendo il ricorso dell'Istituto di previdenza.

Confermata dunque, la decisione della Corte d'appello di Roma che, nel motivare il rigetto del gravame proposto dalla Cassa, aveva ritenuto di dover dare applicazione all'articolo 35, legge n. 689/1981, secondo cui l'irrogazione della sanzione non può prescindere dalla preventiva contestazione dell'addebito. Secondo l'Istituto ricorrente, invece, il precedente richiamato a sostegno del decisum era da considerarsi "ormai superato" dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 140/1997 e della pronuncia n. 24202 del 2009 della Cassazione («seguita da numerose successive conformi»). Inoltre, la privatizzazione della Cassa, e la delegificazione della materia contributiva, oltre alla sopravvenuta possibilità che i regolamenti adottino deliberazioni concernenti il regime sanzionatorio, avevano ormai cambiato il quadro.

Per la Sezione lavoro, tuttavia, le doglianze sono infondate. Si è ormai chiarito, afferma la Cassazione, che, anche a seguito della privatizzazione disposta dal Dlgs n. 509/1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della Cassa di previdenza forense «deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14, L. n. 689/1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6-bis, Dl n. 79/1997 (conv. con l. n. 140/1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla citata legge n. 689/1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito».

Così corretta la motivazione della sentenza impugnata, la Cassazione ha rigettato il ricorso condannando l'istituto a pagare le spese di giudizio e il raddoppio del contributo unificato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©