Penale

Deposito telematico,sì all'impugnazione creata con la scansione dell'atto cartaceo se firmata digitalmente

La firma digitale attesta conformità all'originale e l'atto è valido in base al contenuto anche con la Riforma Cartabia in attesa delle norme regolamentari

di Paola Rossi

L'atto di impugnazione che nel periodo dall'emergenza pandemica è stato possibile depositare telematicamente non è inammissibile se è stato creato dalla scansione dell'originale cartaceo. Infatti, la prescrizione del Provvedimento del direttore genereale dei sevrizi informatici e automatizzati emanato in attuazione del Dl 137/2020 e secondo cui l'atto deve essere nativo digitale non prevede sanzioni - quali l'inammissibilità - se la regola non viene rispettata. Non si può quindi considerare inammissibile l'impugnazione che viene trasformata in documento informatico senza però essere stata redatta al momento della sua creazione tramite programma di videoscrittura. Ciò che rileva è che il formato finale trasmesso all'ufficio del giudice sia cristallizzato in un pdf e che vi venga apposta la firma digitale del difensore.

Inoltre anche le norme emergenziali richiamano gli articoli del Codice di procedura penale sul contenuto formale dell'atto che ne affermano la validità se contiene tutti gli elementi identificativi dell'impugnazione proposta.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 22708/2023 - ha perciò accolto il ricorso contro la decisione di inammissibilità del giudice cautelare del riesame. Infatti, l'atto di impugnazione inizialmente creato in maniera analogica e non informatica era stato poi scansionato e firmato digitalmente. Per i giudici di legittimità la firma digitale costituisce attestazione di conformità all'originale dell'atto trasmesso telematicamente per il deposito nei termini di legge.

Il deposito telematico dell'impugnazione è stato introdotto in via emergenziale e ora riconfermato in via generale dalla Riforma Cartabia che nel prevederlo rimanda - per i dettagli tecnici e formali - al regolamento ministeriale da adottarsi entro il 31 dicembre di quest'anno.

Anche nella nuova norma introdotta stabilemente nell'ordinamento si fa comunque riferimento al contenuto formale e sostanziale dell'atto e alla sua firma digitale per il regolare deposito telematico. Ciò che conta quindi è la compiutezza dell'atto e la circostanza che venga apposta la firma digitale del difensore. Mentre l'originaria natura informatica dell'atto resta priva della sanzione di inammissibilità.

In conclusione, la riforma Cartabia che introduce la regola generale dell'impugnazione telematica rinvia alla disciplina regolamentare da attuare su trasmissione e ricezione degli atti dei documenti informatici.

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