Penale

La responsabilità dell'amministratore senza deleghe

Gli amministratori privi di delega sono responsabili per non aver impedito i fatti pregiudizievoli, esclusivamente laddove siano a conoscenza di tali fatti (e della pericolosità degli stessi), ovvero laddove avrebbero potuto acquisirne conoscenza esercitando il proprio potere/dovere di richiedere informazioni sulla gestione della società

di Laura Andreani*

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 33856 del 13.09.2021 resa dalla quinta sezione penale, si è pronunciata sulla addebitabilità soggettiva di un episodio distrattivo in capo ad un amministratore, ancorché questi fosse un mero consigliere di amministrazione senza delega.

La Suprema Corte, confermando un orientamento che va consolidandosi, ha statuito che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso di un amministratore privo di deleghe per omesso impedimento dell'evento illecito, è necessario che emerga una duplice prova:

(i) l'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di cosiddetti segnali di allarme inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, secondo i criteri propri del dolo eventuale;

(ii) la volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento.

Occorre premettere che la disciplina relativa agli obblighi e alla responsabilità civile degli amministratori senza delega è dettata dagli articoli 2381 e 2392 del codice civile, a norma dei quali tali amministratori, pur non avendo più – a seguito della riforma del 2003 – un vero e proprio obbligo generale di vigilanza, devono sempre agire in modo informato e, in ogni caso, rispondono in via solidale se, a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne ovvero attutirne le conseguenze dannose.

In buona sostanza, gli amministratori privi di delega sono responsabili per non aver impedito i fatti pregiudizievoli, esclusivamente laddove siano a conoscenza di tali fatti (e della pericolosità degli stessi), ovvero laddove avrebbero potuto acquisirne conoscenza esercitando il proprio potere/dovere di richiedere informazioni sulla gestione della società.

Tali condotte assumono poi rilevanza penale in presenza di un determinato elemento soggettivo.

Ed infatti, se è vero che l'assunzione della carica di amministratore comporta l'assunzione degli obblighi sopra descritti, è altrettanto vero che l'inadempimento di questi obblighi non comporta una automatica responsabilità penale.

In particolare, come statuito dalla Corte di Cassazione, dovrà essere provata la sussistenza in capo all'amministratore senza delega della conoscenza o conoscibilità del compimento di fatti illeciti nell'esercizio dell'impresa, e quindi un dolo eventuale nel senso di accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, nonché la volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento.

a cura dell'avv. Laura Andreani, GPD studio legale e tributario

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