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Esame d'avvocato: secondo orale in presenza seguendo lo stesso ordine alfabetico

Pronti i chiarimenti del Ministero. Majolo (Upa): "Finalmente definite le questioni che più preoccupavano i praticanti"<br/>

di Francesco Machina Grifeo

Si farà in presenza e davanti alla Commissione della propria Corte di Appello la seconda prova orale dell'esame di avvocato. Mentre per l'avvio si dovrà attendere la conclusione delle prime prove orali, salvo casi eccezionali di "isolati ritard i" per i quali è possibile una deroga. L'ordine di convocazione poi sarà quello della prima estrazione. Arrivano i chiarimenti del Dipartimento Affari di Giustiziadel Ministero sulle "modalità organizzative" del secondo orale per l'abilitazione alla professione forense, sessione 2020.

La Commissione esaminatrice, come previsto dalla norma (articolo 4, comma 4, del Dl n. 31/2021), spiega la nota firmata dal direttore generale Giovanni Mimmo, sarà quella istituita presso la stessa Corte di appello ove è iscritto il candidato. L'esame dunque sarà fatto da una commissione diversa rispetto alla prima prova. Ragion per cui, prosegue la nota di Via Arenula, "le modalità organizzative, pur se con qualche possibile deroga", saranno le stesse che hanno caratterizzato l'esame orale delle sessioni passate.

Inoltre, in caso di necessità, il Ministero apre alla possibilità di iniziare gli esami prima della fine del primo orale. La regola imposta da "ragioni logico-organizzative" sarà però quella per cui la seconda prova orale potrà iniziare solo qualora i candidati iscritti presso la stessa Corte di Appello abbiano terminato la prima prova orale e le commissioni istituite presso la stessa C.d.A. abbiano terminato di esaminare i candidati della Corte di appello abbinata. Tuttavia, siccome tale soluzione non è imposta dal legislatore ma esclusivamente suggerita da ragioni organizzative, "al fine di concludere le prove nel più breve tempo possibile, non può ritenersi preclusa, secondo la prudente valutazione rimessa a ciascun presidente della prima sottocommissione, una diversa organizzazione, soprattutto nell'ipotesi in cui ci si trovi in presenza di isolati ritardi nell'espletamento della prima prova che non impediscano alla sottocommissione coinvolta di procedere contestualmente al secondo orale".

In definitiva, a fronte di "eccezionali differimenti" della prima prova che non precludano alla sottocommissione di iniziare la seconda prova orale, "quest'ultima potrà in ogni caso iniziare, fatta salva la possibilità di completare successivamente la prima prova orale per i candidati mancanti".

Per Claudia Majolo, presidente Upa: "I chiarimenti forniti dal Ministero hanno finalmente definito in modo tombale le questioni che più preoccupavano i praticanti, vale a dire il fatto che - salvo casi eccezionali - le seconde prove potranno iniziare al termine delle prime, previo rispetto dei termini dilatori di legge".

Riguardo la predisposizione dei calendari d'esame, la circolare ricorda che la seconda prova si deve svolgere "a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima", e a ciascun candidato deve esserne data comunicazione "almeno venti giorni prima". Termini dei quali si "raccomanda lo scrupoloso rispetto" in quanto la loro violazione "potrebbe determinare profili di illegittimità della prova".

Secondo Majolo però: "Permane l'incertezza sulla questione se dovrà intercorrere un termine dilatorio generale di trenta giorni, o riferito al singolo candidato, tra la fine del primo orale e l'inizio del secondo. Né il dettato normativo, né i chiarimenti hanno dato una soluzione univoca sul punto". "Sarà mia cura – conclude - sollecitare una risposta definitiva in tal senso".

Per garantire poi ai candidati ammessi un "tempo omogeneo per la preparazione", l'ordine con cui saranno convocati, sarà determinato "dalla stessa lettera dell'alfabeto già estratta in occasione della prima prova orale dalla Corte di appello abbinata che ha proceduto all'esame dei candidati". Pertanto, per determinare l'ordine cronologico delle prove "non si dovrà procedere ad una nuova estrazione della lettera, ma si dovrà iniziare dalla lettera già estratta prima dell'inizio del primo orale dalla Corte di appello abbinata che ha proceduto all'esame dei candidati".

Infine, mentre per la prima prova lo svolgimento da remoto "era sostanzialmente imposto dal peculiare meccanismo della prova, per la seconda, essendo i candidati esaminati da commissioni istituite presso la stessa Corte di appello, le modalità dell'esame tornano ad essere quelle tradizionali in presenza". Tuttavia, resta facoltà del presidente, "anche in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria", autorizzare lo svolgimento della prova da remoto. Ma "deve ritenersi ammissibile anche una forma mista" che preveda la presenza fisica di alcuni componenti della sottocommissione nell'aula di esame e il collegamento da remoto con i rimanenti componenti.