Civile

Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 27 giugno e il primo luglio 2022

di Giuseppe Cassano


Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello si pronunciano in materia di condominio (quanto alle spese per la manutenzione dei balconi e al regime di responsabilità dell'amministratore) e sulla tutela del terzo trasportato in ipotesi di sinistro stradale.
I Tribunali, da parte loro, trattano i temi della querela di falso, della società di fatto, della garanzia per evizione nella vendita immobiliare, delle limitazioni alla copertura assicurativa nel sistema RCA, della responsabilità civile dei Magistrati, dell'indebito oggettivo e infine della qualifica di consumatore.


CONDOMINIO
Edificio condominiale – Balconi - Spese
. (Cc, articolo 1117)
La Corte d'Appello di Roma esprime in sentenza il principio di diritto secondo cui, nell'edificio condominiale, i balconi, essendo elementi accidentali, privi di funzione portante rispetto alla struttura del fabbricato e non essendo destinati all'uso comune, ma soltanto all'uso e godimento di una parte dell'immobile oggetto di proprietà esclusiva, non costituiscono parti comuni dell'edificio, ma devono considerarsi appartenenti esclusivamente al proprietario dell'unità immobiliare corrispondente, della quale costituiscono naturale prolungamento e pertinenza.
Nei balconi possono - eventualmente - anche ricorrere elementi decorativi che costituiscano un ornamento della facciata, assimilabili, per tale loro funzione - ai sensi dell'art. 1117 c.c. - alle parti comuni dell'edificio; però non solo l'individuazione di tali elementi, ma anche la loro funzione architettonica e il conseguente regime di appartenenza (condominiale, se assolvano prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio, di pertinenza dell'appartamento di proprietà esclusiva quando servono solo al decoro di quest'ultimo) non possono definirsi in astratto, ma devono essere effettuati in concreto, caso per caso, in base al criterio della loro funzione prevalente.
In definitiva, in tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, in quanto "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Ne consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all'intonaco, alla tinta ed alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell'appartamento che vi accede, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
(Tribunale Roma, sezione XVII, 1 luglio 2022 n. 10590)

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