Responsabilità

Incidente stradale: il risarcimento diretto non può superare il valore di mercato del veicolo sinistrato

Nel caso esaminato dalla Cassazione l'assicurazione aveva corrisposto la somma di 1600 euro, invece, di quella di 5300 per la riparazione del danno

di Giampaolo Piagnerelli

In caso di sinistro stradale con danneggiamento di un'auto se la carrozzeria accetta il risarcimento diretto la somma massima che può essere corrisposta dalla compagnia di assicurazione non può superare il valore venale del mezzo sinistrato. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 10196/22. Un soggetto titolare di una carrozzeria, premesso di aver ottenuto in una procedura di risarcimento diretto, da una compagnia di assicurazioni la somma di 1600 euro, invece, di quella di 5300 euro pari al costo sostenuto per la riparazione di un autoveicolo a seguito di incidente stradale, ha convenuto in giudizio la compagnia per sentirla condannare al pagamento in suo favore, della residua somma di circa 3700 euro oltre interessi. Il tribunale di Imperia, preso atto delle risultanze di una consulenza tecnica che aveva accertato il valore commerciale del mezzo, ha rigettato l'appello perché effettivamente faceva fede il valore commerciale del mezzo.

Il principio espresso dalla Corte
Anche la Cassazione si è trovata in linea con il giudizio di merito e ha enunciato il principio secondo cui "la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia a oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice ai sensi dell'articolo 2058, comma 2, del codice civile, di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo".

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