Penale

La proposta della misura patrimoniale parte da più soggetti

di Giovanbattista Tona

Cambiano le regole sul potere di proporre le misure di prevenzione patrimoniali, vale a dire il sequestro e la confisca.

La riforma del Codice antimafia (legge 161/2017, che modifica il decreto legislativo 159/2011) stabilisce innanzitutto che la competenza a decidere sulle richieste di misure di prevenzione sia riservata a sezioni specializzate istituite presso i tribunali del capoluogo del distretto di corte d’appello (e quindi non più presso i tribunali che hanno sede nei capoluoghi di provincia); fanno eccezione solo il Tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere e quello di Trapani.

Chi può fare la richiesta

Dall’entrata in vigore della riforma (ieri, ma oggi è il primo giorno di operatività) con il nuovo articolo 17 del Codice antimafia, la proposta di misura patrimoniale potrà essere avanzata:

• dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto dove dimora la persona socialmente pericolosa;

• dal questore territorialmente competente;

• dal direttore della Direzione investigativa antimafia territorialmente competente;

• dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che potrà quindi promuovere la richiesta dinanzi a qualsiasi tribunale.

Per le persone connotate da pericolosità generica, indiziate di far parte di gruppi dediti alla violenza negli stadi, di truffa per ottenere erogazioni pubbliche, di associazione finalizzata alla commissione di reato contro la pubblica amministrazione o di reato di stalking, la proposta può essere avanzata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Tuttavia, è necessario che vi sia un preventivo coordinamento con il procuratore presso il tribunale del distretto, dove poi si svolgerà il procedimento.

Il coordinamento

La riforma cerca di evitare anche gli inconvenienti che possono derivare dal fatto che più autorità possono presentare proposta di misura patrimoniale a carico delle stesse persone e dinanzi allo stesso tribunale. Introducendo il nuovo comma 3-bis nell’articolo 17, si stabilisce infatti che il procuratore distrettuale curi il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Dia in ordine alle misure di prevenzione patrimoniale affinché non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte in altri procedimenti. Questore e direttore della Dia hanno l’obbligo di dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposte indagini finanziarie, tenere costantemente aggiornato il procuratore distrettuale sullo svolgimento delle investigazioni e dargli comunicazione scritta della proposta di misura patrimoniale che si intende presentare almeno dieci giorni prima il suo deposito alla cancelleria del tribunale.

La mancata emissione di questa comunicazione preventiva comporta l’inammissibilità della proposta.

Quando hanno comunque avviato indagini finanziarie e ritengono che non vi siano i presupposti per esercitare l’azione di prevenzione, questore e direttore della Dia devono emettere un provvedimento motivato e nei dieci giorni successivi devono trasmetterlo al procuratore distrettuale.

Infine, le questioni di competenza territoriale del tribunale al quale è stata avanzata la proposta vanno eccepite alla prima udienza e il tribunale le decide immediatamente.

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