Responsabilità

Sanzione per l'automobilista se prima di riaccendere l'auto con fermo non si informa sullo stato della misura cautelare

I Supremi giudici hanno rilevato come nel caso concreto non si dovesse considerare la responsabilità dell'amministrazione in funzione dell'onere a carico del concessionario di cancellare l'iscrizione

di Giampaolo Piagnerelli

Sanzione amministrativa legittima per l'automobilista che - non informandosi se il proprio veicolo sia ancora sottoposto a fermo - metta in moto l'auto e ci giri regolarmente. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 27501/21.

La vicenda. Alla base della vicenda un cittadino che ha proposto appello contro la sentenza del giudice di pace di Locri (n. 331/16) con la quale era stata rigettata l'opposizione da egli proposta contro il verbale che gli aveva contestato la violazione dell'articolo 214, comma 8, del codice della strada per aver guidato la propria autovettura sottoposta a fermo amministrativo. L'appello è stato respinto dal tribunale di Locri con sentenza n. 1302/2017. Contro quest'ultima decisione l'automobilista ha proposto ricorso per Cassazione. Quest'ultima ha confermato la legittimità della sanzione. I Supremi giudici hanno rilevato come nel caso concreto non si dovesse considerare la responsabilità dell'amministrazione in funzione dell'onere a carico del concessionario di cancellare l'iscrizione (ex articolo 6 del Dm 503/1998). Quel che conta e che legittima l'operato dell'amministrazione è la circostanza che il cittadino prima di mettersi alla guida non avesse accertato l'avvenuta cancellazione del fermo amministrativo.
La decisione, tuttavia, non chiarisce a dovere se la misura cautelare reale fosse stata eliminata o meno. Infatti, visto il dovere di collaborazione tra cittadino e amministrazione (articolo 1, comma 1, della legge 241/1990) l'automobilista potrebbe anche non interessarsi alla misura cautelare qualora dal concessionario arrivasse la comunicazione dell'avvenuto pagamento e quindi dell'eliminazione del fermo. In caso contrario l'automobilista sarebbe tenuto sempre a un onere probatorio decisamente complesso.

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