Lavoro

I nuovi obblighi di formazione per il lavoratore in CIGS e il sistema sanzionatorio

A due decreti ministeriali è stata affidata la disciplina di dettaglio delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione a cui i lavoratori beneficiari di trattamenti straordinari d'integrazione salariale sono tenuti a partecipare

di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri *

A due decreti ministeriali è stata affidata la disciplina di dettaglio delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione a cui i lavoratori beneficiari di trattamenti straordinari d'integrazione salariale sono tenuti a partecipare ( art. 25-ter del D.Lgs. 148/2015 ).

La mancata partecipazione da parte del lavoratore al progetto formativo – che dovrebbe essere articolato tenendo conto anche della domanda di lavoro espressa dal territorio – può comportare, se non debitamente giustificata, la decurtazione dell'indennità d'integrazione salariale straordinaria e, quando l'assenza superi la soglia dell'80% delle ore di formazione programmate, persino la decadenza dal diritto a percepire tale indennità (art. 2 del D.M. 2 agosto 2022).

Per espressa previsione, l'assenza è giustificata nei seguenti casi:

- comprovato stato di malattia o d'infortunio del lavoratore;

- stato di gravidanza della lavoratrice;

- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;

- citazione in tribunale del lavoratore o limitazione legale della sua mobilità personale;

- richiamo alle armi;

- comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore.

Dato il rilievo che il vigente ordinamento attribuisce all'obbligo di formazione, sarebbe stato opportuno definire con maggiore precisione l'elenco più sopra riportato di ipotesi che giustificano l'assenza del lavoratore.

Ad esempio, è insensato - e macchinoso - ritenere giustificata l'assenza della lavoratrice per il solo periodo di astensione obbligatoria ante partum e dover invocare il comprovato impedimento oggettivo per giustificare l'assenza concomitante con il periodo di astensione obbligatoria post partum. Stando ad un'interpretazione letterale, si dovrebbe paradossalmente ritenere non giustificata l'assenza del lavoratore in congedo di paternità obbligatorio.

Se è certamente giustificata l'assenza in concomitanza di permessi giornalieri od orari per assistere un soggetto disabile in situazione di gravità ( art. 33, c. 3 della L. 104/92 ), problematica potrebbe risultare la giustificazione dell'assenza del lavoratore a motivo della fruizione di un periodo di congedo parentale.

È auspicabile che, almeno in sede di prassi, siano resi a breve criteri interpretativi che consentano un'applicazione uniforme del sistema sanzionatorio.

Poiché le operazioni di regolarizzazione saranno affidate al datore di lavoro, è opportuno evidenziare come, oltre a dover fronteggiare notevoli complicazioni di natura amministrativa, questi sarà di fatto esposto ad un concreto rischio economico nel caso in cui dette operazioni afferiscano ad un lavoratore che abbia frattanto risolto il rapporto di lavoro (e dal quale potrebbe essere difficile esigere la retribuzione dell'indennità indebitamente fruita).

I rilievi in breve illustrati valgono anche con riferimento ai lavoratori che percepiscono un assegno d'integrazione salariale per causali straordinarie erogate dal competente Fondo bilaterale di solidarietà ovvero dal Fondo d'integrazione salariale (FIS).

* a cura di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri di ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

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