Amministrativo

Tar Lazio: il ministero dei Trasporti deve rifare i calcoli sul caro materiali

Accolta (parzialmente) la richiesta dell'Associazione nazionale dei costruttori che ha dimostrato come l'aumento dei prezzi sia stato ben superiore a quello indicato nel Dm dell'11 novembre 2021

di Francesco Machina Grifeo

Il Tar Lazio (sentenza n. 7215/2022) bacchetta il computo fatto dal ministero dei Trasporti per fronteggiare l'aumento dei prezzi nel settore costruzioni: valori sottostimati e incongruenti quelli contenuti nel Decreto 11 novembre 2021 che pure era nato per consentire agli operatori economici di fronteggiare, attraverso il meccanismo compensativo, le conseguenze negative ricadenti sull'esecuzione di appalti pubblici. È stata infatti accolta la richiesta, proposta in via subordinata, dall'Ance (assistita da Satta Romano Associati) che ne chiedeva il ricalcolo. Bocciata invece la richiesta principale volta ad annullare il decreto e utilizzare in sostituzione i parametri forniti dall'Associazione dei costruttori.

Secondo l'Ance il Decreto - in assenza di criteri univoci di rilevazione e in presenza di dati evidentemente anomali e contraddittori trasmessi dalle tre fonti "istituzionali" (Provveditorati Interregionali alle OO.PP., Camere di Commercio tramite Unioncamere ed Istat) - ha rilevato un aumento percentuale dei prezzi irragionevole e non in linea con i reali aumenti di prezzo registrati nel mercato. Nel mirino dell'Associazione sono finiti, in particolare, i rincari di 15 dei 56 materiali oggetto del Decreto (ad esempio lamiere, nastri, tubazioni e fibre in acciaio, di largo uso nei cantieri pubblici), per i quali sul mercato è stata rilevata una differenza con le valutazioni ponderali effettuate dal Ministero addirittura superiore al 20% e, quindi, oltre ogni ragionevole margine di errore statistico.

In particolare, benché – concede il Tribunale - i contesti territoriali incidano sugli incrementi "appare ictu oculi anomalo un range di variazione oscillante tra lo zero (Emilia Romagna) e oltre il 100%". "Tale anomala oscillazione – prosegue il ricorrrente - emerge con evidenza, ad esempio, con riguardo al legname abete (voce n° 53) il cui incremento di prezzo è stato stimato dal provveditorato per la Liguria nella misura del 166,67 % e nella misura pari a zero dall'articolazione territoriale per l'Emilia Romagna, e pari a 1,36 % da quella per il Piemonte/Valle D'aosta".

"È altrettanto assodato – si legge in un altro passaggio - come l'attività di rilevazione in parola abbia – nello specifico - registrato numerosi snodi problematici afferenti al reperimento dei dati e alla loro gestione e ‘normalizzazione' minandone, pertanto, la complessiva rispondenza alle reali dinamiche dei prezzi di mercato".

In definitiva, prosegue la decisione, l'attività istruttoria "pur afferente ad un iter procedimentale consolidato si è rivelata carente sia perché non sono state adeguatamente gestite le peculiarità che emergevano dato il particolare contesto che registrava forti e territorialmente eterogenee spinte all'incremento dei prezzi, sia in ragione del mancato approntamento di adeguati meccanismi tesi alla individuazione di omogenei criteri e parametri di rilevazione e lavorazione dei dati e alla eventuale compiuta gestione delle eventuali anomalie".

Per il Collegio tuttavia nonostante l'autorevolezza delle fonti di Ance (Metal Bulletin, Prometeia e Siderweb), la richiesta di utilizzare a parametro i dati offerti dalle fonti alternative proposte non può trovare accoglimento "stante che il sistema di rilevazione Ministeriale conserva una propria complessiva validità e pertanto deve essere demandato al prudente apprezzamento dell'Amministrazione l'individuazione delle modalità più appropriate (ed eventualmente l'utilizzo anche dei dati riportati da parte ricorrente) per addivenire ad un affinamento delle rilevazioni condotte con riguardo alle voci di prezzo in questione e all'approntamento degli eventuali opportuni correttivi sulle risultanze emerse".

Anche considerato che Ance, accanto a quelli di alcuni providers, "si limita a produrre, per talune voci, dati reperiti da aziende fornitrici. E non vi è chi non veda – aggiunge il Tar - come tali dati non possano di certo acquisire di per sé una maggiore attendibilità di quelli individuati all'esito della ben più complessa e capillare attività ricognitiva Ministeriale".

In conclusione, per il Collegio il Ministero dovrà procedere "all'espletamento - con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo dei materiali più significativi in contestazione - di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati".

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