Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 22 e il 26 maggio 2023
Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello affrontano i temi della protezione e custodia del paziente in ospedale, dell'azione revocatoria, della responsabilità precontrattuale, del danno biologico cosiddetto intermittente e, infine, dell'accesso al fondo del vicino.
Da parte loro i Tribunali trattano della chance non patrimoniale, della diligenza dei patronati nell'attività di consulenza, della responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, del trattamento pensionistico erogato dagli enti previdenziali privatizzati e, infine, del rapporto di prestazione d'opera professionale.
CONTRATTO
Contratto di spedalità – Obbligazioni – Obbligazione di protezione e custodia
(L. 13 maggio 1978, n. 180)
Osserva in sentenza la Corte d'Appello di Salerno che il contratto atipico di assistenza sanitaria si sostanzia in una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica, che latu sensu di ospitalità alberghiera, nonché di obbligazioni di assistenza e protezione; fattispecie, tutte, destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto e alle condizioni nelle quali viene svolto il rapporto.
Con particolare riferimento all'estensione e al contenuto dell'obbligo di vigilanza e attività di controllo afferente alla sfera assistenziale, esso varia in funzione delle circostanze del caso concreto: l'obbligo è tanto più stringente quanto maggiore è il rischio che il degente possa causare danni o patirne.
Detta obbligazione di protezione e custodia, accessoria a quella principale di cura, costituisce oggetto del contratto di spedalità allorquando i destinatari dell'assistenza ospedaliera siano persone di menomata o mancante autotutela per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale e, talora, massima della cura.
Nei confronti di una persona ospite di reparto psichiatrico, o di altra struttura equipollente, ancorché non interdetta né sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi della legge n. 180/1978, la configurabilità di un dovere di sorveglianza, a carico del personale sanitario addetto al reparto, e della conseguente responsabilità risarcitoria per i danni cagionati dal o al ricoverato, presuppone soltanto la prova concreta della incapacità di intendere e di volere del ricoverato medesimo.
È dunque configurabile la responsabilità della struttura sanitaria per i danni a sé provocati da un paziente in condizioni di disagio psichico, che si sia rivolto al pronto soccorso e sia stato lì lasciato solo in una stanza, affidato esclusivamente alla sorveglianza di un suo parente, atteso l'inadempimento della struttura stessa nel vigilare sulla sicurezza del soggetto in menomate condizioni di capacità di intendere e di volere, poiché l'ospedale è tenuto a spiegare un atteggiamento di protezione differenziato, a seconda della patologia lamentata dalla persona ricoverata, sin dalla fase di primo intervento.
• Tribunale di Brindisi, sentenza 24 maggio 2023 n. 816