Penale

Torna la procedibilità d’ufficio per reati di mafia e terrorismo

Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il testo del disegno di legge con alcune modifiche alla riforma del processo penale in vigore dalla fine del 2022

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di Giovanni Negri

Ritorna la procedibilità d’ufficio per tutti i reati nei quali è contestata l’aggravante di mafia e terrorismo. L’aula del Senato ha approvato ieri in via definitiva (il voto è avvenuto per alzata di mano, il Pd ha votato a favore insieme a FdI, Lega, FI, Udc, mentre si sono astenuti Avs, Iv, M5S). il testo del disegno di legge con alcune modifiche alla riforma del processo penale in vigore dalla fine del 2022. Sin dai primi giorni di applicazione del densissimo pacchetto di novità, il cambiamento delle condizioni di procedibilità, con la necessità della presentazione della querela, per una serie di reati, dal furto al sequestro, si era dimostrata assai problematica soprattutto in contesti territoriali caratterizzati da un’elevata presenza di associazioni criminali. Situazione che rendeva non sempre agevole una libera manifestazione di volontà come quella necessaria per il deposito della querela.

Di qui la scelta di intervenire presa dal Governo, affidando tuttavia l’intervento a un disegno di legge e non a un più suggestivo decreto legge. Il provvedimento prevede così, innanzitutto, la procedibilità d’ufficio in tutti quei delitti aggravati dalla finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, come pure non sarà necessaria la presentazione della querela per tutti quei reati commessi facendo leva sul metodo associativo mafioso oppure per agevolare le attività di Cosa Nostra.

Di più. Il disegno di legge inserisce il delitto di lesione personale fra quelli per i quali il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione prevede la procedibilità d’ufficio, se aggravati dall’essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. L’esclusione è stata considerata del tutto irragionevole , tanto più che nell’elenco sono invece compresi i delitti di violenza privata e minaccia.

Infine, nel testo della legge trova posto anche il rimedio a una altro dei nodi della prima fase applicativa: si rende infatti possibile procedere all’arresto in flagranza obbligatorio, anche in mancanza di querela nel caso in cui la persona offesa non è immediatamente reperibile. In questi casi la querela deve comunque essere presentata entro il termine di quarantotto ore dall’arresto. La disposizione inoltre, prevede che, in tutti i casi di arresto in flagranza (sia obbligatorio che facoltativo) nelle ipotesi in cui la querela è presentata in forma semplificata le autorità che procedono all’arresto sono tenute a rendere alla persona offesa le informazioni previste dal Codice di procedura penale.

A questo proposito la riforma del processo penale ha esteso il catalogo di informazioni dovute alla persona offesa, per assicurarle una partecipazione più consapevole al procedimento. In particolare, è stato previsto che la persona offesa sia informata sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che l’ammissione a programmi di giustizia riparativa con esito positivo per l’imputato, comporta la remissione tacita di querela.

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