Civile

La mancata notifica del diniego alla definizione agevolata implica l'accettazione tacita dell'istanza da parte dell'ufficio

Nel caso di specie (Corte di Cassazione, ordinanza n. 19084 del 14 giugno 2022) è integrata la fattispecie estintiva di cui all'art. 6, comma 12 del D.L. n. 119/2018

di Giuseppe Durante*

La mancata notifica entro il termine di cui all'art. 6, comma 12, del D.L..n.119/2018 da parte dell'Amministrazione finanziaria del diniego alla richiesta di definizione agevolata deve essere interpretata quale tacito accoglimento dell'istanza di adesione. E' quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 19084 del 14 giugno 2022 .

Quanto statuito dalla Corte di Cassazione è certamente condivisibile e da accogliere con favore non solo perché tale interpretazione è finalizzata a tutelare il contribuente, ma, altresì, perché costituisce un monito per l'Amministrazione stessa al rispetto dei principi costituzionali che regolano il procedimento.

Se la normativa di riferimento più volte richiamata stabilisce un termine preciso entro il quale l'ufficio preposto deve formalizzare l'accettazione o l'eventuale diniego alla istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente, è giusto che tale termine venga osservato dall'A.F.

In mancanza dovrà essere recepito secondo i giudici di Palazzaccio il silenzio assenso o meglio l'accettazione tacita da parte dell'ufficio, implicando ciò la definizione delle sole sanzioni irrogate dall'ufficio nell'avviso di accertamento emesso e notificato al contribuente-istante.

Il caso

L'ordinanza in commento depositata dalla Suprema Corte di Cassazione prende le mosse dall'impugnazione di un avviso di accertamento da parte di due società delle quali cui una possedeva una partecipazione del 28% nell'altra.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate accertava maggiori redditi ai fini IRES e IVA.
Entrambe le società impugnavano distintamente gli avvisi di accertamento emessi e notificati dall'ufficio impositore. I giudizi venivano riuniti.

Tuttavia, in attesa della fissazione dell'udienza di merito, in pendenza di giudizio entrambe le società ricorrenti presentavano istanza di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, come modificato dalla legge n. 136/2018.

Una società riceveva responso positivo dall'Agenzia delle Entrate che, preso atto della regolarità del pagamento dell'imposto dovuto, depositava una memoria con la quale chiedeva l'estinzione parziale del giudizio.

Diversamente, alla richiesta di definizione agevolata della seconda società l'Amministrazione opponeva con memoria un provvedimento di diniego, quest'ultimo successivamente notificato alla società.

Tuttavia, la formalizzazione del diniego da parte dell'ufficio avveniva ben oltre il termine previsto dall'art.6 comma 12 del D.L. n°119/2018. Pertanto, la seconda società accertata adiva i giudici di legittimità, eccependo, nel caso de qua, la deroga posta dall'ufficio rispetto a quanto disposto dal più volte richiamato D.L.n°119/2018.

Il principio disposto dalla Corte di Cassazione nella Sentenza N°19084 del 14 giugno 2022

Nel caso di specie la comunicazione del diniego alla definizione agevolata effettuata dall'ufficio impositore nei confronti di una delle due società istanti (la seconda) secondo i giudici di Palazzaccio è avvenuta in palese violazione a quanto disposto dall'art. 6, comma 12, del D.L.. n. 119 del 2018 il quale dispone testualmente che: "l'eventuale diniego alla definizione agevolata va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali".

Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Tanto rilevato in sede normativa a parere dei giudici di legittimità la mancata notifica del provvedimento di diniego da parte dell'ufficio entro il predetto termine (31 luglio 2020) deve essere interpretata come accoglimento tacito della richiesta di definizione.

In particolare, secondo gli Ermellini una interpretazione in tal senso, ossia, l'accettazione tacita da parte dell'ufficio della richiesta inoltrata dal contribuente è doverosa, non solo perché ossequiosa del principio di buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. il quale impone alla stessa A.F. di esercitare i propri poteri entro un termine ragionevole; ma, altresì perché in linea con quanto stabilito dalla normativa sovranazionale ed in particolare, dagli artt. 6 e 7 CEDU nonché dagli artt. 41, 42, 47 e 54 della Carta di Nizza.

Tali disposizioni, infatti, oltre a richiedere che il procedimento sia orientato ai principi di doverosità, trasparenza, consensualità, responsabilità, comparazione, sindacabilità del potere pubblico richiedono altresì all'amministrazione finanziaria di agire in un termine ragionevole.

In considerazione dei principi generali sopra richiamati, con riferimento alla questione impositiva posta al vaglio di legittimità, la Suprema Corte ha concluso, ritenendo integrata, nel caso di specie, la fattispecie estintiva di cui al più volte richiamato art. 6, comma 12 del D.L. n. 119/2018 anche per la seconda società.

Quanto statuito dalla Corte di Cassazione è certamente condivisibile non solo perché tale interpretazione è finalizzata a tutelare il contribuente, ma, altresì, perché costituisce un monito per l'Amministrazione finanziaria al rispetto dei principi costituzionali che regolano l'istituto deflattivo in questione .

E' di tutta evidenza che se la normativa di riferimento più volte richiamata stabilisce un termine entro il quale l'ufficio preposto deve formalizzare l'accettazione o l'eventuale diniego alla istanza di definizione agevolata del contribuente, è giusto che tale termine venga osservato dall'A.F.

In mancanza, deve necessariamente essere recepito il silenzio assenso o meglio l'accettazione tacita dell'istanza finalizzata a definire le sole sanzioni irrogate nell'avviso di accertamento notificato. E' quanto hanno disposto gli Ermellini nella pronuncia in commento.

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*A cura del Prof. Avv. Giuseppe Durante, Professore a contratto in Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia Università LUM "G. De Gennaro "in Bari - Avvocato Tributarista –Partner 24 ORE Avvocati

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