Rassegne di Giurisprudenza

Giusta causa di licenziamento e interpretazione secondo standard conformi ai valori dell'ordinamento e dell'evoluzione sociale

a cura della redazione Diritto

Lavoro subordinato - Licenziamento individuale - Giusta causa - Nozione legale di giusta causa e di proporzionalità - Interpretazione - Ordinamento e evoluzione della società - Diritti umani inviolabili - Offesa pubblica a collega per l’orientamento sessuale - Legittimità della sanzione espulsiva.
Costituisce portato dell’evoluzione della società negli ultimi decenni, l’acquisizione della consapevolezza del rispetto che merita qualunque scelta di orientamento sessuale e del fatto che essa attiene ad una sfera intima e assolutamente riservata della persona; l'intrusione in tale sfera, effettuata peraltro con modalità di scherno e senza curarsi della presenza di terze persone, non può pertanto essere considerata secondo il "modesto" standard della violazione di regole formali di buona educazione ma deve essere valutata tenendo conto della centralità che nel disegno della Carta costituzionale assumono i diritti inviolabili dell'uomo, il riconoscimento della pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, il pieno sviluppo della persona umana, il lavoro come ambito di esplicazione della personalità dell'individuo, oggetto di particolare tutela in tutte le sue forme ed applicazioni. È pertanto connotato da giusta causa il licenziamento del dipendente per avere tenuto un comportamento gravemente lesivo dei principi del Codice Etico aziendale e delle regole di civile convivenza, per aver pronunciato frasi sconvenienti ed offensive ad alta voce, alla presenza di diversi utenti, nei confronti di una collega in relazione al suo orientamento sessuale.
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 9 marzo 2023, n. 7029

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa giudizio di sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica - Sindacabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.
In tema di licenziamento, la sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica della giusta causa secondo "standards" conformi ai valori dell'ordinamento, che trovino conferma nella realtà sociale, è sindacabile in sede di legittimità con riguardo alla pertinenza e non coerenza del giudizio operato, quali specificazioni del parametro normativo avente natura giuridica e del conseguente controllo nomofilattico affidato alla Cassazione. (Nella specie, è stata ritenuta carente e non in linea con i predetti principi la valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alla assenza di gravità e serietà di una minaccia di morte, profferita dal lavoratore nei confronti di un superiore gerarchico "a freddo", al di fuori di una conversazione animata, peraltro in una situazione di conflittualità già riscontrata dalle autorità penali).
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 3 dicembre 2018, n. 31155

Lavoro - Licenziamento individuale - Per giusta causa - Sanzione disciplinare - Nozione legale di giusta causa e di proporzionalità - Specificazioni in sede interpretativa - Necessità - Censurabilità ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Sussistenza - Limiti - Criteri interpretativi - Giudizio di fatto - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Limiti.
I concetti di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare costituiscono clausole generali, vale a dire disposizioni di limitato contenuto, che richiedono di essere concretizzate dall'interprete tramite valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, a condizione però che la contestazione in tale sede contenga una specifica denuncia di incoerenza del giudizio rispetto agli "standards" esistenti nella realtà sociale e non si traduca in una richiesta di accertamento della concreta ricorrenza degli elementi fattuali che integrano il parametro normativo, accertamento che è riservato ai giudici di merito.
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 26 marzo 2018, n. 7426

Lavoro ed occupazione - Licenziamento - Individuale - La giusta causa va specificata.
La giusta causa di licenziamento quale fatto che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto è una nozione che la legge configura con una disposizione di contenuto limitato, che delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza sociale sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 13 dicembre 2010 n. 25144