Amministrativo

Legge di delegazione europea 2019-2020: delega in materia di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

Il varo della normativa sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC); il termine di recepimento della direttiva europea è fissato al 30 giugno 2021

di Nicolò Filippo Boscarini

La Legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) ha conferito al Governo apposite deleghe per il recepimento di diverse direttive europee, tra le quali spicca per affinità al tema della transizione ecologica la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) della legge citata, il Governo è delegato ad adottare una disciplina specifica per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Sul piano sostanziale, tale normativa sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), il cui testo definitivo è stato pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel gennaio 2020.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, la legge-delega chiarisce che l'intervento del Governo sarà limitato alla definizione dei criteri per l'individuazione delle suddette aree, mentre la concreta identificazione delle stesse avverrà all'esito di un apposito iter programmatorio che sarà effettuato da ciascuna Regione o Provincia autonoma nel rispetto del principio di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio.

Nell'ottica di assicurare la certezza delle tempistiche di implementazione della nuova disciplina, il Parlamento ha stabilito già in sede di delega che l'adozione degli strumenti regionali o provinciali di individuazione delle aree debba avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo governativo, con la precisazione che in caso di inerzia si farà luogo all'attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato (art. 41 L. 234/2012).

Per l'installazione di impianti nelle aree così individuate, la legge-delega demanda poi al Governo di prevedere procedure abilitative semplificate e proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, i cui termini dovranno essere ridotti e razionalizzati rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica.

Occorrerà tuttavia attendere per conoscere le disposizioni di dettaglio con cui verranno declinati gli indirizzi generali appena riepilogati.

Ad ogni modo, non dovrebbe trattarsi di un'attesa molto lunga, considerato che il termine di recepimento della direttiva europea è fissato al 30 giugno 2021.

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