Lavoro

Negoziazione assistita, conciliazioni di lavoro non più solo in sede sindacale o equivalente

L'accordo raggiunto tra le parti nell'ambito della procedura di negoziazione assistita sarà inoppugnabile e godrà del medesimo regime di stabilità previsto per gli accordi di conciliazione sottoscritti dinanzi ad una delle c.d. "sedi protette", ai sensi dell'art. 2113, quarto comma, del codice civile

di Alberto De Luca, Luca Cairoli*

Attuando una modifica lungamente attesa nel settore, la Riforma del Processo Civile, ( Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre scorso) ha esteso la procedura di "negoziazione assistita" alle controversie di lavoro, che a partire dal 30 giugno 2023 consentirà alle parti che siano assistite da avvocati o consulenti del lavoro di stipulare verbali di conciliazione definitivi e non impugnabili (in gergo definiti "tombali") senza necessità di rivolgersi alle commissioni di conciliazione o alle autorità previste dagli artt. 410 e ss. cod. proc. civ.

L'istituto della negoziazione assistita fu introdotto nel processo civile nel 2014, quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie, a scopo deflattivo del contenzioso giudiziale e di decongestionamento del carico di lavoro dei tribunali.

Il dettato normativo, prima delle modifiche apportate dall'attuale riforma, prevedeva esplicitamente l'esclusione delle controversie in materia di lavoro dall'ambito di applicazione della procedura di negoziazione assistita.

Così come già avviene oggi per le controversie civili, la procedura prenderà avvio con la sottoscrizione ad opera delle parti, la cui autografia deve essere certificata dai rispettivi avvocati, di una convenzione, ossia di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

I contenuti della convenzione dovranno essere:
(i) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
(ii) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

La procedura può essere avviata anche ad istanza di una sola delle parti, mediante invio a controparte dell'invito a stipulare la convenzione, con l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio.

L'accordo raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita (che, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 149/2022 potrà essere svolta anche in via telematica) sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che le assistono, che ne certificano l'autografia e la conformità alle norme imperative all'ordine pubblico, avrà valore definitivo e costituirà (al pari delle sentenze anche non definitive nonché dei verbali di conciliazione oggi sottoscritti nelle sedi previste dagli artt. 410 e ss. cod. proc. civ.) titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Dalla lettura del testo normativo, si evince che la procedura di negoziazione assistita, costituirà, a decorrere dal 30 giugno 2023 (ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 41 del D.Lgs. 149/2022 ), uno strumento di risoluzione alternativo delle controversie di lavoro, che si affiancherà – senza abrogarle – alle altre forme di conciliazione nelle cosiddette sedi protette, che continueranno così a svolgere la propria attività senza modifiche di alcun tipo.

Il ricorso alla procedura di negoziazione assistita rimarrà una facoltà e non un obbligo per le parti, non costituendo il ricorso alla procedura stessa condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Per quanto riguarda i soggetti coinvolti nella procedura di negoziazione, la norma stabilisce che ciascuna delle parti dovrà essere assistita da un proprio avvocato (non potendo essere entrambe assistite dal medesimo legale) oppure da un consulente del lavoro. L'eventuale accordo raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita dovrà poi essere trasmesso, a cura di una delle due parti, ad una Commissione di Certificazione istituita ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, entro i dieci giorni successivi.

I professionisti individuati dalla norma vengono dunque legittimati a ricoprire quel ruolo di garanzia della genuinità e veridicità della volontà espressa dalle parti coinvolte nella vertenza, ruolo che, finora, era stato riservato esclusivamente ad apposite figure individuate dalla legge (e.g., giudice del lavoro, commissioni di conciliazione istituite presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, commissioni di certificazione).

Importantissima novità è infine l'equiparazione dell'eventuale accordo raggiunto tra le parti nell'ambito della procedura di negoziazione assistita agli accordi raggiunti nell'ambito di conciliazioni sottoscritti dinanzi ad una delle c.d. "sedi protette", ai sensi dell'art. 2113, quarto comma, del codice civile. L'accordo, così raggiunto, sarà dunque inoppugnabile e godrà del medesimo regime di stabilità previsto dalla sopracitata norma.

Come visto, la novità sopra esaminata costituisce elemento di semplificazione delle procedure di conciliazione già in atto, offrendo una soluzione alternativa agli strumenti conciliativi già esistenti e oggi, in ogni caso, già molto diffusi nell'ambito delle controversie di lavoro, consentendo ai professionisti investiti dei relativi incarichi di assistenza di poterne validare e rendere definitivi e non più impugnabili i contenuti.
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*A cura degli Avv. ti Alberto De Luca, Luca Cairoli - De Luca & Partner

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