Penale

Il sostituto dell'avvocato non può patteggiare la pena

Il sostituto processuale del difensore è mero nuncius e l'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti non rientra tra i poteri dallo stesso esercitabili

di Marina Crisafi



Il sostituto del difensore di fiducia non può patteggiare la pena, in quanto i poteri che il cliente conferisce all'avvocato si caratterizzano per l'intuitu personae e non sono ricompresi tra quelli esercitabili dal sostituto processuale che è mero nuncius. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 28999/2022 pubblicata dalla sesta sezione penale della Cassazione.

La vicenda
Nella vicenda, il Gip del tribunale di Trento applicava ex art. 444 c.p.p. all'imputato la pena di 30 giorni di reclusione ed euro 140 di multa per omesso mantenimento della figlia minorenne, con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.
Il procuratore generale adiva il Palazzaccio chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p. In particolare, censurava l'assenza del previo accordo tra le parti sulla pena da applicare, ritenendo nullo quello intervenuto nell'udienza svolta in assenza dell'imputato, perché proveniente da sostituto processuale nominato dal difensore di fiducia a cui l'imputato aveva rilasciato la procura speciale, privo del relativo potere stante l'assenza di delega.
Il pg si lamentava altresì dell'assenza di corrispondenza tra la richiesta di pena che includeva la recidiva contestata e la sentenza che l'aveva esclusa, oltre alla determinazione di pena illegale per la ritenuta continuazione, in quanto il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per come contestato con imputazione aperta, è un reato permanente che si consuma fino alla data della sentenza di primo grado, cosicché il giudice non poteva aumentare la pena ex art. 81 c.p., ma avrebbe dovuto unificare tutti i comportamenti illeciti posti in essere dall'imputato (condannato due volte per il medesimo reato) sino alla pronuncia, verificando la congruità della pena proposta.

La decisione
Per la Cassazione, il primo motivo è fondato.
Dal fascicolo, infatti, spiegano gli Ermellini, risultava che l'imputato aveva nominato un proprio difensore di fiducia e procuratore speciale per una serie di attività, compresa quella di concordare la pena ex art. 444 c.p.p. senza facoltà di subdelega e di nominare sostituti processuali ex art. 102 c.p.p. Invero, in assenza dell'imputato in udienza l'avvocato aveva depositato nomina a sostituta processuale del difensore di fiducia, in cui erano conferiti "i poteri e le facoltà di legge per l'espletamento degli incombenti compreso quello di presentare istanza di patteggiamento". Tuttavia, non risultava che il dominus, avesse quantificato la pena oggetto dell'accordo ex art. 444 c.p.p. che, stante il contenuto del verbale, era stata quindi determinata personalmente in udienza dalla sostituta.
Alla luce di quanto sopra, i giudici ricordano il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il pubblico ministero dal sostituto processuale, nominato dal difensore al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano, stante la natura particolare dell'atto dispositivo in vista del quale vengono conferiti, per l'intuitu personae ed esulano da quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono esser compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p. che è mero nuncius" (cfr. Cass. n. 43045/2012 e n. 34988/2020).

Nel caso di specie, invece, si è proceduto al patteggiamento in base alla richiesta proveniente da soggetto non abilitato in quanto dagli atti del processo risulta che l'avvocato, assente l'imputato, ha formulato autonomamente l'istanza ex art 444 c.p.p., senza procura speciale e quale mera sostituta processuale.
Da qui, assorbiti gli altri motivi di ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti al tribunale di Trento per l'ulteriore corso.

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