Comunitario e Internazionale

Il limite di età per essere eletto segretario di un'organizzazione di lavoratori è una discriminazione

È il giudizio che la Corte Ue ha espresso con la sentenza del 2 giugno nella causa C 587/20

di Simona Gatti

Il limite di età previsto dallo statuto di un'organizzazione di lavoratori per l'eleggibilità alla carica di segretario generale rientra nell'ambito di applicazione della direttiva «antidiscriminazione» e il divieto a presentarsi alle elezioni perché "troppo anziani" rappresenta una disparità di trattamento. È il giudizio che la Corte Ue ha espresso con la sentenza del 2 giugno nella causa C 587/20.

La vicenda
La vicenda riguarda una rappresentante sindacale di una divisione locale di un'organizzazione danese di lavoratori, che dopo essere stata per quattro anni segretaria generale, a 63 anni non ha potuto presentarsi alle nuove elezioni per raggiunti limiti di età , come prevede lo statuto dell'organizzazione.
A occuparsi della questione è stata la Corte regionale della Danimarca che ha chiesto ai giudici dell'Unione europea se la controversia rientra nell'ambito di applicazione della direttiva «antidiscriminazione» e se quindi si tratta di una discriminazione fondata sull'età, una disuguaglianza contraria a tale direttiva.

Il Giudizio della Corte
Come prima cosa la Corte afferma che le «condizioni di accesso» alla carica di segretario generale di un'organizzazione di lavoratori rientrano nel suo ambito di applicazione. E a tale proposito, per quanto riguarda la nozione di «condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo» questa è riferita a tutte le attività professionali, a prescindere dalla loro natura e dalle loro caratteristiche. Pertanto, in base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «antidiscriminazione» l'ambito di applicazione di quest'ultima non è limitato alle sole condizioni di accesso ai posti di lavoro occupati da «lavoratori»; infatti l'obiettivo della norma non è tutelare i soli lavoratori quali parte più debole di un rapporto di lavoro, ma eliminare, per ragioni di interesse sociale e pubblico, tutti gli ostacoli fondati su motivi discriminatori all'accesso ai mezzi di sostentamento e alla capacità di contribuire alla società attraverso il lavoro.

Per la Corte dunque l'esercizio dell'attività di segretario generale di un'organizzazione di lavoratori rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione: candidarsi all'elezione di segretario generale di un'organizzazione di lavoratori costituisce, così come l'esercizio della funzione di segretario generale a elezione avvenuta, una forma di «attività», nel senso abituale di tale termine.
Una interpretazione che risponde all'obiettivo di tale direttiva, cioè stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate in particolare sull'età per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, che non può quindi essere interpretata in modo restrittivo.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©