Comunitario e Internazionale

Consiglio Ue, accesso ai documenti dei gruppi di lavoro se non pregiudica in modo grave l'iter legislativo

Il diniego dell'istituzione europea va motivato con i rischi che deriverebbero dalla divulgazione dei documenti

di Paola Rossi

Per il Tribunale dell'Unione europea il Consiglio Ue deve concedere ai cittadini l'accesso ai documenti redatti dai gruppi di lavoro interni alla procedura legislativa avente ad oggetto la modifica della direttiva sui bilanci d'esercizio. Oppure fornire adeguata motivazione per opporre il diniego alla richiesta di ostensione proveniente da privati.
Il Tribunale - con la sentenza del Tribunale sulla causa T-163/21 - constata che nel caso concreto nessuna delle motivazioni addotte dal Consiglio consente di ritenere che la divulgazione dei documenti controversi pregiudicherebbe gravemente, in modo concreto, effettivo e non ipotetico, l'iter legislativo.

Il caso risolto
Il cittadino italiano ricorrente, aveva presentato una domanda di accesso ad alcuni documenti scambiati in seno al gruppo di lavoro «Diritto delle società» del Consiglio dell'Unione europea, riguardanti la procedura legislativa avente ad oggetto la modifica della direttiva 2013/34 relativa ai bilanci d'esercizio.
Il Consiglio aveva rifiutato l'accesso a determinati documenti, con la motivazione che la loro divulgazione avrebbe gravemente pregiudicato il suo processo decisionale ai sensi del regolamento n. 1049/2001.
A seguito di una domanda di conferma del ricorrente, concernente l'accesso ai documenti non divulgati, il Consiglio ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha confermato il suo rifiuto di concedere tale accesso.

Gruppi di lavoro in seno al Consiglio Ue
I gruppi di lavoro del Consiglio sono organi interni di tale istituzione che preparano i lavori del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e, successivamente, della competente formazione ministeriale del Consiglio.
Investito di un ricorso di annullamento della decisione negativa opposta dal Consiglio Ue il Tribunale precisa il perimetro dell'accesso ai documenti relativi alle procedure legislative. Perciò il Tribunale esamina per la prima volta le condizioni di accesso ai documenti elaborati dai gruppi di lavoro del Consiglio nell'ambito di una procedura legislativa.

Decisione del Tribunale
In un primo momento, il Tribunale respinge l'argomento del ricorrente secondo cui l'eccezione relativa alla tutela dell'iter egislativo si scontra con il principio di apertura, pubblicità e trasparenza.
Il diritto "primario" dell'Unione è diritto incondizionato di accesso ai documenti legislativi, a meno di esplicite limitazioni regolamentari. E le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Ue disciplinano proprio il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni compresi i documenti legislativi.

Il Tribunale constata che nessuna delle motivazioni addotte dal Consiglio nella decisione impugnata consente di ritenere che la divulgazione dei documenti controversi pregiudicherebbe gravemente, in modo concreto, effettivo e non ipotetico, il processo legislativo in questione.
E quelle che erano state definite informazioni sensibili dalla decisione negativa all'accesso non erano di fatto altro che commenti e modifiche testuali concrete che si inseriscono nella normale dinamica dell'iter legislativo. E sebbene tali documenti si riferiscano a questioni di una certa importanza, caratterizzate, eventualmente, da complessità politica e giuridica, e possano contenere elementi risultanti da «negoziati difficili» e idonei a far emergere difficoltà che doveva ancora risolvere prima di giungere ad un accordo, il Consiglio "non individua alcun aspetto concreto e specifico di tali documenti che abbia un carattere particolarmente sensibile nel senso che un interesse fondamentale dell'Unione o degli Stati membri sarebbe messo a repentaglio in caso di divulgazione".

L'accesso rifiutato
L'obiettivo perseguito dalla domanda di accesso del ricorrente mirava a conoscere le posizioni espresse dagli Stati membri in seno al Consiglio proprio al fine di avviare un dibattito al riguardo "prima" che tale istituzione adottasse la propria posizione nell'ambito della procedura legislativa in questione.
In un sistema fondato sul principio della legittimità democratica, i colegislatori devono rispondere dei loro atti nei confronti del pubblico e l'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti democratici presuppone la possibilità di seguire in dettaglio il processo decisionale all'interno delle istituzioni che partecipano alle procedure legislative e di avere accesso a tutte le informazioni pertinenti.
Invece, nel caso affrontato, non si evince che il Consiglio potesse ragionevolmente aspettarsi un rischio di pressioni esterne e una reazione eccessiva rispetto a quella che qualsiasi membro di un organo legislativo che presenti un emendamento di un progetto di legge può aspettarsi dal pubblico.

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