Professione e Mercato

Gratuito patrocinio: 40mln di crediti (su 300) compensabili con i contributi di Cassa forense

In "Manovra" la previsione della nuova fattispecie si accompagna all'innalzamento del tetto di spesa da 10 a 40mln di euro l'anno

di Francesco Machina Grifeo

Limitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi dello Stato nei pagamenti dei crediti da gratuito patrocinio. È questo l'obiettivo dell'articolo 151 della "Manovra", appena arrivata in Parlamento, rubricato: "Compensazione dei debiti degli avvocati". Per far ciò il Disegno di legge di bilancio 2023 , non solo prevede un rilevante innalzamento del tetto di spesa che s ale da 10 a 40 milioni di euro, ma soprattutto estende la portata della compensazione dei crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del Dpr 115/2002, fino a oggi la limitata ai debiti fiscali ed ai contributi previdenziali per i "dipendenti" (la parola è soppressa), anche al pagamento degli oneri previdenziali degli stessi avvocati alla Cassa Forense.

Una strada, tra l'altro, percorribile da subito grazie ad una specifica Convenzione sottoscritta tra Cassa Forense ed Agenzia delle Entrate nel novembre 2020, grazie alla quale il pagamento dei contributi previdenziali può avvenire tramite F24, con la possibilità dunque per l'iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Attualmente il corrispettivo per le attività professionali svolte dagli avvocati è corrisposto non prima, in media, di due/tre anni dalla richiesta, cioè diversi anni dopo il termine della prestazione professionale. Ed i tempi sono direttamente influenzati dal distretto di Corte di Appello considerate le grosse disparità in termini di performance.

Il "limite" della formulazione attuale della norma, si legge nella "Relazione illustrativa", è che "in alcuni casi risulta mancare il debito con il quale compensare il credito e quindi alcuni avvocati, in particolare quelli con reddito medio pro capite non elevato e con limitati oneri fiscali da corrispondere, non possono beneficiare della norma". Estendendo invece il perimetro agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense, "ovvero ad un debito che è certo e sicuro per tutti i difensori, si realizzerebbe in maniera piena l'intento della norma, ovvero quello di limitare gli effetti negativi dei ritardati pagamenti".

Inoltre, se si compara la consistenza media degli importi pagati dallo Stato per i difensori - in media circa 300 milioni di euro annui - all'attuale dotazione del fondo previsto dalla legge di Bilancio 2016, pari a 10 milioni di euro, balza agli occhi "l'attuale insufficienza della dotazione finanziaria".

La modifica normativa, dunque, sarebbe una scelta "win win" generando una serie di benefici nei confronti di: avvocati, Ministero, Cassa e da ultimo Erario. Per gli avvocati, come visto, la nuova formulazione consentirebbe a tutti gli avvocati, anche a quelli con limitati debiti fiscali e non riuniti in studi associati, di poter beneficiare della compensazione in quanto gli oneri previdenziali sono dovuti indistintamente da tutti gli avvocati iscritti all'albo. Inoltre, l'ampliamento delle casistiche di compensazione, riduce le disparità derivanti dall'esercizio della professione all'interno di fori in regola con i pagamenti e fori in notevole ritardo.

Per il Ministero scatterebbe una riduzione degli adempimenti (richieste di accreditamento fondi ed esecuzione dei mandati). Mentre si avrebbe un beneficio rispetto al cronico problema della mancanza di fondi: quante più saranno le scelte per la compensazione tanto minori saranno le esigenze di fondi nel breve termine. Dall'applicazione della norma deriverebbe anche un beneficio per la stessa Cassa in quanto, tutti i crediti compensati saranno riversati direttamente dalle Entrate eliminando così qualsiasi attività di recupero. E l'Erario segnerebbe un miglioramento complessivo della performance in termini di "pagamenti della pubblica amministrazione" senza oneri.

Sotto il profilo contabile, infine, la "Relazione tecnica" sottolinea che l'incremento dell'autorizzazione di spesa da 10 a 40 mln di euro annui, "trova specifica compensazione nell'ambito del bilancio dello Stato", mediante specifica riduzione del capitolo 1360 «Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio ecc.» dello stato di previsione del Min Giustizia e corrispondente aumento sul capitolo 3837 della Economia.

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