Civile

No alla sanzione fissa agli enti di controllo Dop

La Corte costituzionale con la sentenza 40/2023 ribadisce la necessità che le sanzioni rispondano al principio di proporzionalità, e siano “tarate” sulla gravità delle violazioni

di Patrizia Maciocchi

È incostituzionale la sanzione fissa di 50 mila euro prevista per le violazioni commesse dagli organismi chiamati a verificare, in base a protocolli, il rispetto delle regole sulle produzioni agroalimentari Dop o Igp. La Corte costituzionale (sentenza n. 40) ribadisce la necessità che le sanzioni rispondano al principio di proporzionalità, e siano “tarate” sulla gravità delle violazioni.

Una conclusione già affermata con la sentenza n. 185/2021, con cui è stata dichiarata illegittima la norma che puniva l’inosservanza di alcuni obblighi informativi sui rischi connessi al gioco d’azzardo con sanzione amministrativa di euro cinquantamila. Nel caso esaminato dal giudice remittente all’organismo delegato al controllo delle produzioni del Prosciutto di San Daniele Dop è stata applicata la sanzione di cinquantamila euro per tre violazioni dei «manuali», molto eterogenee, ma punibili nella stessa misura.

La norma (Articolo 4 Dlgs 297/2004) viene censurata per la parte in cui equipara le condotte più gravi e pericolose a quelle di minor rilievo, stabilendo per tutte una sanzione in misura fissa.

Questo in aperto contrasto con il principio di proporzionalità. Tuttavia la sentenza di accoglimento, non basta a cancellare la sanzione censurata, senza prima averla sostituta con un’altra in linea con la Carta, «per preservare la capacità dell’ordinamento di reagire efficacemente alla commissione di condotte illecite».

Per la Corte costituzionale la soluzione è nel Dlgs 20/2018 che punisce con sanzione graduabile le violazioni degli organismi di controllo sui prodotti Bio. La scelta resta comunque al legislatore.

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