Immobili

La mancata consegna dell’elenco dei morosi non crea responsabilità

La Corte di appello di Palermo chiarisce i rapporti tra amministratore e terzo

di Rosario Dolce

Non esiste una particolare responsabilità dell’amministratore nei confronti del terzo creditore del condominio quando si rifiuta di consegnare l’elenco dei morosi, come previsto dall’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile,

Il principio, sancito dalla Corte d’appello di Palermo, nasce dall’azione di un “terzo creditore” del condominio che chiedeva un risarcimento all’amministratore a fronte dell’inadempimento. Ciò che lamentava il creditore era, in particolare, la mancata collaborazione che avrebbe dovuto essere offerta «personalmente» dal mandatario dei condòmini: il quale – per come è dato leggere in sentenza – aveva consegnato in ritardo i «dati dei condòmini morosi» trasmettendo, peraltro, un documento definito come obsoleto e privo delle indicazioni anagrafiche, residenziali e fiscali.

Tutto questo aveva impedito al creditore l’esperimento delle azioni esecutive pro quota, per cui lo stesso riteneva che del danno subito a questo riguardo, dovesse rispondere l’amministratore condominiale.

La Corte di Appello di Palermo, con la Sentenza 2047 del 23 dicembre 2021, ha bocciato l’azione dal punto di vista soggettivo.

Sotto questo ultimo profilo (che poi si rivelerà pregnante e pregiudiziale), la Corte rileva che sia errato citare in giudizio in proprio l’amministratore pro tempore. Non sussiste – così spiega - una diretta responsabilità del mandatario dei condòmini, nei confronti del terzo creditore, per il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione dei dati personali dei condomini.

Per la Corte, infatti, l’articolo 63 delle Disposizioni individua espressamente nell’amministratore il soggetto tenuto alla comunicazione dai dati condominiali nei confronti dei creditori insoddisfatti, deve infatti escludersi che ciò esponga lo stesso professionista, verso il terzo creditore del condominio, a responsabilità personale per il debito condominiale, quando sia riconducibile, per l’appunto, ai condòmini morosi.

Anche a volere richiamare il generale dovere di cooperazione e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione - secondo i giudici siciliani – non si vede perché questo dovrebbe gravare sulla persona dell’amministratore, in quanto distinto centro di imputazione giuridica. La Corte aggiunge che una simile azione dovrebbe piuttosto esercitarsi in capo al condominio, salva la possibilità per quest’ultimo di rivalersi, quale mandante, nei confronti del mandatario amministratore inadempiente.

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