Immobili

All’associazione di categoria non applicabile il Codice del Consumo

di Fabrizio Plagenza

Formazione obbligatoria dell’amministratore di condominio ed iscrizione ad una associazione di categoria al centro della recente sentenza 4822/2023 resa dal Giudice di pace di Roma . A dare avvio al giudizio era stato un aspirante amministratore che, iscrittosi ad una associazione per frequentare il corso iniziale, successivamente, aveva comunicato le dimissioni da associato. Ove sorgano contestazioni quale disciplina deve applicarsi? Quella generale per le persone fisiche oppure quella speciale prevista in favore dei consumatori dal Codice del consumo? Non la seconda precisa la sentenza richiamata perché l’associazione non può definirsi un soggetto imprenditoriale.

Nel caso specifico, quest’ultima, avente sede a Roma, richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice di pace di Roma, nei confronti dell’ex associato che, sebbene avesse frequentato il corso abilitativo ed ottenuto i segni distintivi associativi, non aveva ottemperato né all’obbligo di pagamento della quota periodica richiesta né alla restituzione di quanto ricevuto. A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, l’opponente eccepiva, «in via preliminare, il difetto di competenza per territorio del giudice adito». Contestava che dovesse pronunciarsi il Giudice di pace di Roma; ciò, in quanto la clausola derogatoria del Foro competente (quello dove lui prestava l’attività) inserita nello Statuto dell’associazione era da considerarsi vessatoria e, pertanto, nulla ai sensi dell’articolo 1341, comma 2 Codice civile. Nel merito, assumeva di aver saldato l’intero triennio ed affermava di aver inviato «lettera raccomandata con cui comunicava le proprie dimissioni dall’Associazione entro i tre mesi dal rinnovo come previsto al punto 4) dello Statuto». Missiva recapitata se l’associazione gli aveva poi richiesto la restituzione di certificato di conformità e timbro associativo. Questi ultimi ammetteva però erano stati da lui inviati oltre il termine indicato.La sentenza pone innanzitutto l’accento sul fatto che l’opponente ha esercitato il diritto di recesso in ritardo per sua stessa ammissione ed è legittima quindi la richiesta del pagamento delle quote.

Quanto invece all’eccezione di nullità della clausola relativa al Foro di competenza, non è da condividere l’assunto dell’opponente secondo il quale era da richiamare il rapporto imprenditore-consumatore previsto dal Codice del consumo. Il Giudice di pace ritiene non applicabile la disciplina del Dlgs 205/2006, in quanto l’associazione di categoria non è identificabile con un soggetto imprenditoriale richiesto dalla normativa consumeristica. Si legge in sentenza : «l’opposta è un’associazione di categoria e non un professionista che esercita attività imprenditoriale».

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