Comunitario e Internazionale

Il lavoratore divenuto disabile va ricollocato nel posto vacante più idoneo alle nuove condizioni

Un dovere per il datore di lavoro che viene meno solo se il riposizionamento comporta eccessivi oneri finanziari

di Paola Rossi

La Cgue nel decidere il rinvio pregiudiziale del giudice amministrativo belga chiarisce che un lavoratore dipendente il quale a causa di una disabilità sopravvenuta non sia più in grado di attendere alle funzioni assegnategli ha diritto a vedersi ricollocare in altra posizione e con mansioni cui sia idoneo, ciò vale anche per chi sia inserito in azienda come tirocinante. Unici limiti al dovere di individuare tale nuova posizione in azienda sono costituiti dalla presenza di un posto vacante adeguato alle nuove condizioni del lavoratore e dall'eventuale eccessiva onerosità che ne possa derivare per il datore di lavoro.

Con la sentenza sulla causa C-485/20 la Corte interpretando la direttiva 2000/78 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro afferma che una simile situazione è sicuramente oggetto di tutela , cioè la disabilità sopravvenuta è condizione meritevole di garanzia del posto di lavoro, a meno di:

- impossibile ricollocazione in un posto, effettivamente scoperto, da ricoprire in azienda

- concreti e sproporzionati oneri finanziari per il datore di lavoro.

La Corte fornisce un quadro esemplificativo per valutare l'eventuale eccessiva onerosità che solleva il datore dal suo dovere di provvedere alla ricollocazione. Emergono come rilevanti aspetti quali le dimensioni dell'impresa e la sua possibilità di accedere a risorse pubbliche. Infine, dice la Cgue, che non è giustificato differenziare tra lavoratori assunti e tirocinanti ai fini del riconoscimento del diritto alla ricollocazione in azienda.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©