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Condominio, somme da rendere solo se iscritte in bilancio

Non basta la firma del nuovo amministratore lo ricorda la Cassazione con l'ordinanza 32242/2022

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di Camilla Curcio

La firma del nuovo amministratore sul verbale che sancisce il passaggio di consegne non attesta l’esistenza del debito che il predecessore attribuisce ai condòmini e di cui reclama il rimborso. A ribadirlo è stata la Cassazione che, con l’ordinanza 34242/22, è ritornata a pronunciarsi sul discusso tema delle anticipazioni.

Nel 2018, un ex amministratore intimava al condominio, con decreto ingiuntivo, il pagamento di 3913.07 euro, somma che sosteneva di aver versato sotto forma di compensi professionali e anticipazioni di spese per la gestione condominiale. Un onere di cui si era occupato fino alla fine dell’incarico nel 2015. Contestato dai condòmini, il provvedimento era stato revocato dal giudice di pace sulla base di una Ctu. Nessuna speranza per il ricorrente neppure in appello: nel 2021, il Tribunale di Vicenza rigettava la sua domanda, spiegando come la firma del successore sui documenti consegnati non valesse come riconoscimento del debito e la delibera con cui l’assemblea aveva approvato il rendiconto consuntivo, pur evidenziando un disavanzo , non dimostrasse che la differenza fosse stata versata da lui. Non solo: dal libro cassa del 2014, anticipazioni e compensi dovuti risultavano regolarmente pagati e riscossi.

Per la giurisprudenza, spetta all’amministratore dimostrare senza margine di dubbio i fatti su cui fonda la domanda di recupero dei crediti. E, in seguito, all’assemblea, approvare incassi e spese. Ma solo una precisa indicazione in bilancio della cifra corrispondente al disavanzo può essere prova idonea del debito dei condòmini verso l’ex amministratore. Respinto il ricorso, dunque, la Cassazione ha condannato il ricorrente a rimborsare il condominio delle spese legali.

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