Civile

Vendita case popolari, resta il prezzo vincolato

E' quanto deciso dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 21348 del 6 luglio 2022 con la quale, dunque, la Suprema Corte corregge in parte il tiro della giurisprudenza espressa dalle stesse Sezioni unite nella sentenza n. 18135/2015

di Angelo Busani

Il vincolo del prezzo massimo di cessione sia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (cosiddette “convenzioni Peep”) sia di quelli costruiti a seguito di convenzioni che hanno beneficiato dello scomputo degli oneri di urbanizzazione (cosiddette “convenzioni Bucalossi”) è tutt'oggi in vigore e permane fino a che non sia affrancato mediante l'apposita procedura da svolgere con il Comune ai sensi della legge 448/1998.

E' quanto deciso dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 21348 del 6 luglio 2022 con la quale, dunque, la Suprema Corte corregge in parte il tiro della giurisprudenza espressa dalle stesse Sezioni unite nella sentenza n. 18135/2015 ove, decidendo in tema di alloggi compresi in piani Peep, era stato invece affermato che gli alloggi costruiti in dipendenza di convenzioni Bucalossi (a differenza di quelli Peep) erano sottratti al regime del prezzo vincolato.

Il tema affrontato dalla Cassazione inerisce al prezzo da applicare alle vendite effettuate da coloro che abbiano acquistato a prezzo vincolato dall'impresa costruttrice; e consiste nello stabilire se il vincolo del prezzo gravi solo la prima vendita (quella effettuata dal costruttore) oppure anche quelle successive.

La Cassazione decide in quest'ultimo senso sulla base del ragionamento che la intricata normativa sviluppatasi nel tempo in questa materia dimostra che le convenzioni Peep e le convenzioni Bucalossi devono essere osservate unitariamente; quindi, chi vende a prezzo maggiorato rischia di sentirsi richiedere il rimborso della parte di prezzo eccedente la soglia che oltrepassa il prezzo vincolato, a meno che non sia svolta la procedura di affrancamento.

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Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza 27 gennaio 2022, n. 595

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