Professione e Mercato

PagoPA, per l'Aiga necessario un intervento chiarificatore di Via Arenula

Perchinunno: non appare ragionevole obbligare al pagamento telematico nel settore penale e nei settori civili ove non è ancora in vigore una procedura telematica

di Francesco Machina Grifeo

Sulla questione dell'obbligo dell'utilizzo del sistema PagoPA per i diritti di copia interviene anche l'Associazione Italiana Giovani Avvocati. L'Aiga chiede formalmente, con una delibera approvata il 10 marzo, al Ministero della Giustizia l'emanazione di un "provvedimento idoneo a chiarire che, in linea con il dettato normativo attuale, e con la non completa transizione digitale, il pagamento tramite piattaforma PagoPa è permesso, e non obbligatorio, nel settore penale e nei settori civili ove non è ancora in vigore una procedura telematica". Ed anche di attivarsi affinché la piattaforma PagoPa non preveda "alcuna commissione di pagamento per i servizi correlati alla Giustizia onde evitare un aggravio di spese per il cittadino per la tutela dei propri diritti".

L'Associazione prende le mosse dalla nota del 6 marzo scorso con cui il Direttore Generale del Ministero Vincenzo De Lisi precisava che tutti i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni, nonché dei diritti di copia, sia nel procedimento civile sia nel procedimento penale devono obbligatoriamente essere eseguiti online tramite la piattaforma PagoPa. E richiama poi il provvedimento del 21 febbraio 2023, con cui invece il Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, rispondendo ad un quesito avanzato dal Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Verona, chiariva che nel settore penale il pagamento telematico dei diritti di copia, in linea con il dettato normativo attuale, è da considerarsi permesso, non già obbligatorio.

Secondo il Presidente dei Giovani avvocati Perchinunno "tale interpretazione è da ritenersi conforme allo slittamento dell'entrata in vigore del processo penale telematico previsto dal Dl 162/2022, per cui essendo consentito fino alla completa attuazione della telematizzazione del processo penale il c.d. doppio binario in termini di depositi, con eccezione di quanto è obbligatorio depositare tramite il portale del deposito degli atti del processo penale, non appare ragionevole obbligare al pagamento telematico nel settore penale".

Ma il problema, sottolinea Perchinunno, "attiene anche al settore civile, nella parte in cui non sono ancora operative le pur previste procedure telematiche", il riferimento è per esempio ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace.

E siccome appare evidente che i provvedimenti Dirigenziali del 21 febbraio e del 6 marzo "risultano del tutto antitetici", "risulta doveroso un opportuno chiarimento che da un lato tenga conto delle disposizioni normative in vigore e dall'altro non costituisca un aggravio per l'Avvocatura, per gli Uffici Giudiziari e per i Cittadini". In questo caso il riferimento è alle commissioni che determinano un indiretto maggior costo per l'accesso alla Giustizia.

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