Società

La previsione di un'assemblea speciale non è principio inderogabile

L'assemblea generale può deliberare in un'unica sede nelle ipotesi in cui vi sia l'intervento, nella stessa, di tutti gli azionisti di categoria interessati

di Giovannella Condò e Giuliana Tonini*

Tramite la massima 160 la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano afferma che l'assemblea generale possa validamente ed efficacemente deliberare in un'unica sede, senza che si renda necessaria la convocazione dell'assemblea speciale, nel caso in cui vi sia l'intervento ed il voto favorevole di tutte le azioni appartenenti alle categorie interessate.

Quando non è necessaria l'assemblea speciale?

Il Consiglio notarile argomenta il suddetto orientamento sostenendo che la previsione di un'assemblea speciale non sia un principio inderogabile, difatti, nel caso in cui i soci di categoria interessati abbiano approvato una decisione nell'assemblea generale venga conseguentemente meno sia la possibilità che questi subiscano un pregiudizio a causa della mancata convocazione dell'assemblea separata, sia il loro diritto a discutere della medesima questione anche in una separata sede.

Facendo convergere in un'unica assemblea questioni che teoricamente andrebbero discusse in un'apposita e separata assemblea speciale non viene in ogni caso meno la tutela riservata dall'articolo 2376 c.c. dato che, alla discussione e alla votazione nell'assemblea generale, sono partecipi tutti gli azionisti di categoria che esprimono in questa il proprio voto.

È possibile evitare la convocazione, la discussione e la votazione dell'assemblea speciale altresì quando vi siano, durante l'assemblea generale, eventuali precisazioni e chiarimenti concernenti esclusivamente le azioni speciali interessate, a patto che il verbale dia atto di tali eventuali avvenimenti.

Lo statuto può prevedere quando l'assemblea speciale può evitarsi

A quanto detto si aggiunge il fatto che l'articolo 2376 c.c. non definisce in cosa consista il pregiudizio causato, agli azionisti di categoria, dalle deliberazioni dell'assemblea generale; né tantomeno fornisce una casistica esemplificativa di fattispecie pregiudizievoli.

A questo proposito, la massima 161 del Consiglio Notarile sostiene che è possibile prevedere espressamente all'interno degli statuti delle società quali siano i casi in cui si rende necessaria l'approvazione, da parte delle assemblee speciali, di determinate questioni.

In questo modo vengono tipizzate quelle ipotesi in cui si potrebbe verificare un pregiudizio per gli azionisti di categoria.

È pertanto possibile, seguendo l'orientamento della Commissione Società, formulare clausole statutarie "interpretative" che considerano, ex ante, come lesive dei diritti di categoria le decisioni assembleari che:

- modificano lo statuto nelle parti che disciplinano direttamente le azioni di categoria speciale;

- modificano disposizioni dello statuto che non dispongono direttamente sulle caratteristiche di tali azioni;

- non modificano lo statuto, ma riguardano aspetti della vita della società che possono in ogni caso incidere sui diritti delle categorie speciali;

- decidono su argomenti all'ordine del giorno di per sé non lesivi dei diritti di categoria.Ovviamente è ritenuta altresì plausibile l'individuazione anticipata di quali delibere siano da considerare non pregiudizievoli.

Operando in tal senso viene dunque data alle società la possibilità di prevedere anticipatamente cosa dia diritto agli azionisti di categoria di discutere predeterminate questioni in un'apposita assemblea speciale.

Tutte le considerazioni fin qui esaminate valgono naturalmente anche per le S.r.l. start up innovative e PMI innovative che, come noto, possono emettere categorie di quote fornite di diversi diritti.

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*A cura di Giovannella Condò e Giuliana Tonini Milano Notai

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