Immobili

Annullabile l’assemblea da remoto convocata prima del Dl 104/2020

L’articolo 66 delle disposizioni attuative non prevedeva lo svolgimento online

di Luana Tagliolini

L’assemblea convocata in videoconferenza prima dell’entrata in vigore del decreto 14 agosto 2020 numero 104 è viziata in origine e le relative delibere assunte sono annullabili. A questa conclusione è giunto il Tribunale di Bergamo (sentenza 38/2022) innanzi al quale un condomino aveva presentato istanza di impugnazione delle delibere assunte in una riunione tenutasi da remoto il 5 giugno 2020, quando l’opzione della videconferenza non era ancora stata introdotta. Tra i motivi di impugnazione perciò il condomino indicava la violazione dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione Codice civile in tema di convocazione delle assemblee.

Le assemblee da remoto e la loro introduzione nel Codice

A giugno 2020 non era ancora entrato in vigore l’attuale ultimo comma dell’articolo 66 citato secondo cui «anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condòmini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condòmini con le medesime formalità previste per la convocazione». Poiché nel periodo ante modifica le assemblee potevano convocarsi solo in presenza, l’attore chiedeva di accertare e dichiarare l’invalidità delle delibere assunte.

L’annullabilità delle delibere

Il Giudice constatava che il 5 giugno 2020 non era ancora entrato in vigore il Dl 104/2020, poi modificato dal Dl 125/2020 convertito nella legge 159/2020 che introduceva la possibilità di partecipare all’assemblea mediante piattaforme telematiche. Per fronteggiare l’emergenza Covid, il legislatore aveva solo previsto la proroga del mandato dell’amministratore e lo slittamento dei termini per la presentazione dei rendiconti. L’assemblea del 5 giugno 2020 era, quindi, viziata e le delibere annullabili .

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©