Civile

Non è titolo esecutivo l'ordinanza del giudice che dichiara l'estinzione e non dispone sulle spese

Lo ha precisato la Sezione III della Cassazione con la sentenza 17 maggio 2021 n. 13176

di Mario Finocchiaro

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiari la estinzione del processo esecutivo e che non ponga espressamente le spese a carico del debitore, pur liquidandole, non costituisce titolo esecutivo nei suoi (del debitore) confronti, pertanto, e da un lato, comporta che le spese anticipate dal creditore restino a suo carico, dall'altro, non è ricorribile per cassazione, ex articolo 111 Cost., non trattandosi di provvedimento dotato di contenuto decisorio, ma di mera applicazione della regola generale dettata dall'articolo 310, comma 4, Cpc. Lo ha precisato la Sezione III della Cassazione con la sentenza 17 maggio 2021 n. 13176.

I precedenti
Nello stesso senso della pronunzia in rassegna, cfr - richiamate in motivazione - Cassazione, sentenze 17 luglio 2009, n. 16711 e 28 ottobre 2011, n. 22509, secondo cui, in particolare, in conformità alla regola generale dettata dall'articolo 310, ultimo comma, Cpc, nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; pertanto, le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo è dichiarato estinto e, conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla loro liquidazione senza, però, porle a carico del debitore esecutato (come richiesto dal creditore procedente, nella specie), non avendo contenuto decisorio su diritti, non può considerarsi ricorribile per cassazione ex articolo 111 Cost.

Analogamente, poiché in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo [esecutivo] si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo è dichiarato estinto, Cassazione, sentenza 11 febbraio 2011, n. 3465, in Italgiureweb, 2011, in motivazione.

Per utili riferimenti cfr., altresì, nel senso che le spese del processo esecutivo estinto restano, a norma dell'articolo 310 Cpc, richiamato dall'ultimo comma dell'articolo 632 Cpc, a carico delle parti che le hanno anticipate, a meno che non vi sia un diverso accordo tra le stesse al riguardo, ovvero ricorrano altre ragioni idonee a giustificare una diversa regolamentazione delle spese, da esplicitarsi in motivazione, non essendo sufficiente il mero richiamo alla richiesta in tal senso di una delle parti, Cassazione, sentenza 25 maggio 2010, n. 12701, che ha cassato senza rinvio il provvedimento del Tribunale che aveva posto a carico dei debitori le spese di c.t.u., dando atto che i creditori avevano dichiarato di rinunciare alla procedura esecutiva a condizione che le spese di c.t.u. venissero poste a carico dei debitori senza, tuttavia, accertare che questi avessero aderito a tale regolamentazione delle spese e senza, comunque, motivare sulle ragioni oggettive che avrebbero potuto giustificare un tale provvedimento.

Giusta un primo, risalente, indirizzo, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla liquidazione ponendole a carico del debitore esecutato, avendo contenuto decisorio su diritti e non essendo altrimenti impugnabile, è ricorribile per cassazione ex articolo 111 Cost., Cassazione, 9 novembre 2007, n. 23408, in Riv. esecuzione forzata, 2007, p. 762.

In termini opposti, ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell'articolo 630 Cpc, non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione, Cassazione, sentenze 26 agosto 2013, n. 19540 e 18 settembre 2014, n. 19638.

Sempre sulla questione specifica si è rilevato, altresì, in altra occasione, che in tema di espropriazione forzata, l'impugnazione del solo capo di condanna alle spese dell'ordinanza che dichiari l'estinzione del processo esecutivo va promossa nelle forme del reclamo ex articolo 630 Cpc e non con ricorso per cassazione. Tuttavia, poiché l'affermazione di tale principio ha determinato un mutamento della precedente interpretazione della norma processuale (cosiddetto overruling), con conseguente decadenza dallo strumento impugnatorio esclusa sulla base del precedente orientamento, il ricorso proposto ex articolo 111 Cost. prima che si consolidasse il nuovo indirizzo deve essere esaminato dalla Corte, Cassazione, sentenza 16 maggio 2014, n. 10836.

Le spese di giudizio in caso di estinzione
Sul problema delle spese del giudizio, in caso di estinzione del giudizio di esecuzione si è precisato, altresì, tra l'altro:
- in tema di spese del processo esecutivo, l'articolo 632 Cpc, che disciplina l'ipotesi della estinzione del processo, consente la liquidazione in favore del creditore solo se debitore e creditore di comune accordo richiedano, con l'estinzione, l'accollo totale o parziale delle spese a carico del primo, mentre, se l'estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice non può procedere alla liquidazione in suo favore, ostandovi l'espresso richiamo, nell'ultimo comma, all'articolo 310 Cpc. Invece l'articolo 95 Cpc, che disciplina la diversa ipotesi della normale conclusione fruttuosa della esecuzione, prevede che le spese siano poste a carico del soggetto che subisce l'esecuzione, Cassazione, sentenza 8 settembre 2014, n. 19638;
- l'articolo 95 Cpc, nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli articoli 310 e 632, ultimo comma, Cpc, secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, Cassazione, sentenza 12 aprile 2011, n. 8298;
- la sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell'intimante, essendo applicabile, anche in questa ipotesi, il principio - stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 310 Cpc e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'articolo 632 ultimo comma del codice di rito - che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Né la spesa sopportata per intimare il precetto divenuto inefficace può essere assimilata a un costo sostenuto per il recupero delle somme non corrisposte alla scadenza, ripetibile dal debitore ai sensi dell'articolo 6, decreto legislativo n. 231 del 2002, Cassazione, sentenza 9 maggio 2007, n. 10572 (Non diversamente, Cassazione, sentenza 4 agosto 2005, n. 16376).

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