Responsabilità

Parto in clinica di lusso, l'Assicurazione risarcisce per il "falso affidamento"

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 18275 depositata oggi, respingendo il ricorso di CASPIE condannata a pagare 11.990 euro per un parto cesareo presso una casa di cura

di Francesco Machina Grifeo

Risarcisce il danno per responsabilità extracontrattuale, l'istituto assicurativo che ingeneri il falso affidamento circa la copertura di una prestazione medica - nel caso il parto - presso una clinica privata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 18275 depositata oggi, respingendo il ricorso di CASPIE - Cassa di Assistenza Sociale e Sanitaria condannata a ristorare, con la somma di 1 1.990,79 euro il dipendente di una banca per le spese sostenute per il parto cesareo della convivente avvenuto presso una casa di cura di Firenze.

Il dipendente della Cariprato, in vista del parto della compagna, aveva aderito (nel gennaio 2009) alla convenzione stipulata tra la CASPIE e la sua banca che prevedeva anche il rimborso spese per i familiari. La Cassa gli aveva dato ampie rassicurazioni circa che il fatto che il parto era coperto dalla polizza. In particolare, CASPIE aveva preso in carico il parto, inoltrando alla casa di cura il relativo modulo e ottenendo dalla partoriente l'autorizzazione a pagare direttamente le prestazioni ai sanitari della struttura.

Tuttavia, quattro giorni dopo il parto, la Cassa aveva comunicato che l'intervento era privo di copertura in quanto, al momento del parto, non era decorso il previsto termine (di vacanza assicurativa) di 270 giorni dall'inserimento della convivente nel nucleo familiare dell'assicurato. Il lavoratore tuttavia contestava di aver appreso soltanto in quella occasione della nuova convenzione che sostituiva i 30 giorni precedentemente previsti col nuovo termine di 9 mesi e lamentava che in quanto fideiussore era stato costretto a sostenere un esborso "cui non si sarebbe esposto (optando per il ricovero in una struttura pubblica o convenzionata) ove non fosse stata assicurata la copertura".

A questo punto la Cassa chiamò in causa la Banca Popolare di Vicenza (già Cariprato), addebitandole di non avere informato il dipendente della nuova convenzione. La banca resistette affermando che il danno lamentato era stato determinato da CASPIE che aveva indotto l'attore a ritenere che sussistesse la copertura assicurativa.

In primo grado, il Tribunale di Prato rigettò la domanda dell'attore ritenendo che difettasse della legittimazione attiva. La Corte di Appello di Firenze però ribaltò il verdetto condannando la Cassa anche alle spese di giudizio. Secondo il giudice di secondo grado, e oggi la Terza sezione civile lo ha confermato, lo scambio di comunicazioni fra la CASPIE, la casa di cura e lo stesso dipendente «appariva univocamente indirizzato ad assicurare alle parti interessate l'effettiva operatività della copertura». Doveva dunque ritenersi «provato il "nesso causale" [ ... ] tra la condotta degli operatori della società appellata e il danno subito dall'appellante, "costretto a pagare a proprie spese l'intervento, atteso che quest'ultimo, ove non avesse avuto le opportune e sostanziali assicurazioni, sulla operatività della polizza, certamente avrebbe optato per l'esecuzione della prestazione sanitaria presso altra casa di cura convenzionata con il servizio pubblico».

Mentre in relazione alla legittimazione attiva, l'attore "aveva ed ha titolo ad agire contro la società appellata, poiché appare pacifico che fu proprio quest'ultimo ad elaborare tutta l'attività [ ...] mirata a garantirsi la gratuità dell'intervento in favore della convivente e che, a seguito della condotta colposa dei dipendenti di CASPIE, le conseguenze dannose dell'evento ricaddero totalmente sul medesimo appellante". Accolto anche l'appello incidentale, diretto a censurare la compensazione delle spese di lite fra CASPIE e Banca, in quanto la responsabilità dell'istituto bancario era risultata non provata e pertanto la società assicuratrice andava condannata a pagare le spese in favore della terza chiamata in causa.

Per la Suprema corte il ricorso è della Cassa è inammissibile in quanto, fra l'altro, nella prima parte, propone una lettura alternativa della vicenda (al fine di individuare una responsabilità contrattuale della Banca che escluderebbe quella della assicuratrice) e, per il resto, ipotizza una legittimazione attiva esclusiva della convivente "senza tuttavia considerare che l'attore non si è mosso in un ambito contrattuale, ma esclusivamente extracontrattuale, facendo valere la responsabilità della CASPIE per avere generato un affidamento sulla copertura assicurativa e per avere determinato un esborso che non sarebbe stato altrimenti sostenuto".

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