Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo; (ii) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo e vendita di cose mobili; (iii) mediazione obbligatoria e destinatario della comunicazione dell'invito all'incontro di programmazione; (iv) controversie nel settore delle telecomunicazioni e regime del tentativo obbligatorio di conciliazione; (v) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parte gravata ed istanza di rimessione in termini; (vi) istanza di mediazione obbligatoria, impedimento decadenza e atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Venezia, Sezione II civile, sentenza 25 novembre 2021, n. 2957
La pronuncia ribadisce che, in sede di mediazione obbligatoria, la parte che abbia disertato la mediazione senza addurre alcun giustificato motivo soggiace all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 4 bis, del Dlgs n. 28 del 2010 a prescindere dalla fondatezza delle pretese che l'altra parte abbia avanzato a sostegno della domanda di mediazione e dall'esito del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Taranto, Sezione I civile, sentenza 21 dicembre 2021, n. 3020
La decisione, resa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si limita a registrare che non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria la controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento di merce oggetto di un contratto di compravendita concluso tra due operatori commerciali.

MEDIAZIONE OBBLIGA TORIATribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 23 dicembre 2021, n. 20315
La sentenza rimarca la validità ed efficacia della comunicazione dell'invito all'incontro di mediazione effettuata dalla parte istante al solo indirizzo del difensore di parte chiamata ove quest'ultima abbia comunque avuto conoscenza dello stesso.

CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONITribunale di Milano, Sezione XI civile, sentenza 24 dicembre 2021, n. 10845
La decisione riafferma che, nelle controversie insorte tra società di telecomunicazioni ed utenti, l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al CORECOM non costituisce condizione di procedibilità del giudizio ove lo stesso abbia ad oggetto esclusivamente un'azione di recupero crediti senza contestazioni stragiudiziali relativi alle prestazioni pattuite.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Bari, Sezione III civile, sentenza 30 dicembre 2021, n. 2214
La decisione, riformando la statuizione di prime cure in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, riafferma che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORI A – Tribunale di Milano, Sezione XIII civile, sentenza 31 dicembre 2021, n. 9599
La sentenza specifica che la comunicazione alla controparte dell'istanza di mediazione nel termine previsto dalla legge è idonea ad impedire la decadenza dalla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parte costituita – Mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo – Sanzione pecuniaria – Applicabilità – Fondamento – Fattispecie relativa a giudizio di acquisto per usucapione di fondi. (Cc, articoli 2643; Dlgs n. 28/2010, articoli 8 e 11)
Il legislatore considera con sfavore la condotta della parte in lite che non collabori nell'ambito degli strumenti deflattivi approntati per evitare l'insorgere di contenziosi giudiziari. In particolare, in tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 sanziona la parte che abbia disertato la mediazione, salvo che essa non adduca un valido motivo, a prescindere dalla fondatezza delle pretese che l'altra parte indica a sostegno della domanda di mediazione e dall'esito della causa successivamente avviata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio d'appello avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto le domande di usucapione proposte da entrambe le parti, la corte territoriale, rigettando l'impugnazione, ha confermato la statuizione di condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite pro quota e di quelle relative alla procedura di mediazione, nonché al pagamento di un importo pari al contributo unificato non avendo sotto tale profilo gli stessi, quanto meno al fine di evitare la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, esplicitato all'organismo di mediazione le ragioni della scelta di non partecipare al procedimento conciliativo avviato dalla controparte, rivelandosi da ultimo le giustificazioni poi ribadite in sede di gravame come meramente pretestuose).
Corte di Appello di Venezia, Sezione II civile, sentenza 25 novembre 2021, n. 2957 – Presidente Santoro – Relatore Morsiani

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversia insorta in tema di vendita di cose mobili tra operatori commerciali – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione – Principio espresso in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Cc, articolo 1470; Cpc, articolo 633 e 645; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, dal tenore letterale dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 si evince che la controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento di merce oggetto di un contratto di compravendita non rientra tra le materie sottoposte al procedimento conciliativo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme reclamate in conseguenza di una vendita di prodotti ortofrutticoli conclusa tra operatori commerciali, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità del procedimento monitorio sollevata dall'opponente a motivo del mancato esperimento della mediazione obbligatoria ad opera di parte opposta).
Tribunale di Taranto, Sezione I civile, sentenza 21 dicembre 2021, n. 3020 – Giudice D'Errico

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Comunicazione effettuata dalla parte istante al solo indirizzo del difensore di parte chiamata – Conoscenza da parte di quest'ultima – Validità ed efficacia – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione ad azione di convalida di sfratto per finita locazio ne. (D.lgs. n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, giusta il disposto di cui all'articolo 8, comma 1, del Dlgs n. 28 del 2010 secondo cui "…La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante…" deve ritenersi valida ed efficace la comunicazione dell'invito all'incontro di mediazione effettuata dalla parte istante al solo indirizzo del difensore di parte chiamata ove quest'ultima abbia comunque avuto conoscenza dello stesso (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, il giudice adito ha disatteso l'eccezione sollevata da parte convenuta per essere stata la comunicazione dell'incontro di mediazione effettuata, tramite PEC, unicamente al suo difensore: infatti, nella circostanza, la comunicazione predetta aveva comunque raggiunto il suo scopo come attestato sia dal verbale negativo del procedimento di mediazione prodotto da parte attrice, sia dalla memoria ex articolo 426 cod. proc. civ. con la quale la stessa parte convenuta aveva allegato una lettera, inviata all'ente di mediazione, con la quale lamentava l'improcedibilità della procedura di mediazione).
Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 23 dicembre 2021, n. 20315 – Giudice D'Angelo

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni – Art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 – Esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione – Ambito applicativo – Limiti – Controversia attinente esclusivamente al recupero dei crediti relativi alle prestazioni pattuite – Necessità – Esclusione. (Cpc, articoli 633 e 645; Legge, n. 249/1997, articolo 1)
Nelle controversie insorte tra società di telecomunicazioni ed utenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 11, della legge n. 249/1997 e 2 del Regolamento allegato "A" alla delibera AGCOM del 24 aprile 2018, n. 203/2018/CONS, l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al CORECOM non costituisce condizione di procedibilità del giudizio ove quest'ultimo abbia ad oggetto esclusivamente un'azione di recupero crediti senza contestazioni stragiudiziali relativi alle prestazioni pattuite (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero di crediti vantati da una compagnia telefonica nei confronti di una società e in relazione ad un contratto di telecomunicazioni, il giudice adito, in applicazione del suddetto principio, ha concluso per la procedibilità della causa).
Tribunale di Milano, Sezione XI civile, sentenza 24 dicembre 2021, n. 10845 – Giudice Gentile

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Istanza di rimessione in termini fondata dal creditore opposto sul richiamo ai principi espressi in materia di c.d. "overruling" – Infondatezza – Fondamento (Cpc, articoli 153, 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, in riforma della sentenza gravata, il giudice d'appello ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancata attivazione del procedimento di mediazione a cura del creditore opposto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e compensato interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio in virtù del mutamento giurisprudenziale verificatosi con il deposito, nella pendenza del gravame, della pronuncia della Suprema Corte resa a Sezioni Unite; sotto tale profilo, la corte territoriale ha disatteso la richiesta di rimessione in termini formulata dall'appellata nelle note difensive invocando, con riferimento alla predetta sentenza, l'applicazione del "prospective overruling": ciò in quanto, specifica la decisione in esame richiamando un recente arresto del giudice di legittimità, l'intervento risolutore delle Sezioni Unite, componendo un precedente contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione di una norma processuale non è suscettibile di configurare un'ipotesi di "overruling" avente il carattere di imprevedibilità , non costituendo, di conseguenza, il presupposto per la rimessione in termini della parte che sia incorsa nella preclusione o nella decadenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23834; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Corte di Appello di Bari, Sezione III civile, sentenza 30 dicembre 2021, n. 2214 – Presidente e Relatore Ancona

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Effetti – Impedimento termine decadenziale – Efficacia interruttiva e non sospensiva – Configurabilità – Portata – Atto di opposizione a decreto ingiuntivo – Applicabilità – Fattispecie in tema di affitto di ramo aziendale. (Cc, articoli 2562 e 2964; Cpc, articoli 633, 641 e 645; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, interpretando il disposto di cui all'articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28 del 2010, secondo cui "…Dal momento della comunicazione alle altre parti, […] la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo…" si ritiene che gli effetti che la domanda di mediazione produce sono di tipo interruttivo e non già sospensivo in deroga al disposto dell'articolo 2964 cod. civ. Tale opzione ermeneutica costituisce principio di portata generale, applicabile a qualunque termine decadenziale, compreso quello previsto per la proposizione dell'opposizione avverso decreto ingiuntivo: la decadenza è pertanto impedita dalla comunicazione alle parti della domanda di mediazione nel termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione stessa (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni relativi ad un contratto di affitto di ramo aziendale, il giudice adito ha disatteso l'eccezione con la quale parte opposta aveva dedotto, in rito, l'inammissibilità, per tardività, dell'opposizione proposta avverso il decreto opposto con conseguente passaggio in giudicato del medesimo, stante l'inidoneità della domanda di mediazione ad interrompere il termine di legge per la sua proposizione: l'opponente, infatti, aveva introdotto la procedura di mediazione con domanda comunicata tempestivamente, ovvero in data anteriore alla scadenza del termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione, decorrente dalla notificazione del decreto ingiuntivo, depositando, successivamente, l'atto di citazione a procedura di mediazione ancora in corso, sicché nessuna decadenza doveva ritenersi nella circostanza maturata a suo carico). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 gennaio 2019, n. 2273; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 ottobre 2018, n. 27251).
Tribunale di Milano, Sezione XIII civile, sentenza 31 dicembre 2021, n. 9599 – Giudice Savignano

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