Penale

Lo sciopero del viceprocuratore onorario non blocca la prescrizione

Le cause di sospensione sono tassative e riguardano solo parti e difensori

di Giovanni Negri

Non sospende la prescrizione l’adesione del viceprocuratore onorario allo sciopero di categoria. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 42311 della Quinta sezione penale, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da due imputati condannati dalla Corte d’appello per il reato di lesioni personali aggravate. La Cassazione riconosce così il maturare della prescrizione perché l’unico rinvio riscontrato nel corso del procedimento (di quasi cinque mesi) deve essere ascritto alla partecipazione del rappresentante dell’accusa, un vpo, all’astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni della magistratura onoraria.

La sentenza ricorda che le cause di sospensione sono collegate a fatti processuali oggettivi oppure sono conseguenza di impedimenti o di richieste di differimento delle parti e dei difensori. Si tratta di cause previste in maniera tassativa e tra queste non compare l’impedimento della pubblica accusa e neppure, a maggior ragione, del giudice.

Si tratta dell’esito di un bilanciamento di interessi di natura costituzionale: quello a vedere perseguito l’autore del reato e a tutelare la vittima e quello dell’imputato di andare esente da responsabilità a causa del decorso del tempo. E allora la sospensione non può essere giustificata se non di fronte a impedimenti oggettivi. È così evidente che, di fronte all’adesione all’astensione dalle udienze, toccava al Procuratore prendere le idonee misure organizzative e provvedere alla sostituzione in udienza perché, conclude sul punto la pronuncia, l’ufficio del pubblico ministero non è di natura personale e il pm è sempre surrogabile.

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