Civile

Illegittima la multa se l'autovelox fisso o mobile è senza taratura periodica

Se l'irregolarità viene eccepita dal cittadino ricadrà sull'amministrazione l'onere di dimostrare che lo strumento si attiene alla legge

di Giampaolo Piagnerelli

L'autovelox - sia esso fisso o mobile - deve essere sottoposto a taratura periodica. In caso contrario l'automobilista che ha eccepito la mancata manutenzione e, quest'ultima non viene dimostrata dall'amministrazione, vince il ricorso. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 40627/21.
A un automobilista era stato elevato un verbale di contestazione dalla polizia stradale per superamento della velocità massima tenuta dal veicolo dal medesimo condotto, rilevata dal cosiddetto Tutor elettronico, sul tratto dell'autostrada A13 Bologna-Padova in direzione sud, in territorio del comune di Bologna. Dopo che i giudici di merito hanno respinto l'appello, il cittadino ha proposto ricorso di fronte ai giudici di legittimità. In particolare ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada per avere il tribunale escluso la obbligatorietà della revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento a mezzo Tutor che non risultava annotata nel verbale, in contrasto con quanto stabilito dalla Consulta con la sentenza n. 113/2015. Si legge nella decisione che, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. Le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli va eseguita a prescindere che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico. Infine la correttezza dell'autovelox deve essere attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©