Comunitario e Internazionale

Ema non può negare l'accesso agli atti per la generica "confidenzialità" delle informazioni contenute

L'obbligo di ostensione può venir meno solo a tutela di concreti e specifici interessi commerciali di terzi che vanno esposti

di Paola Rossi

Il Tribunale Ue afferma la possibilità di limitare il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni Ue anche per ragioni - specifiche e concrete - di tutela di eventuali interessi commerciali di terzi. Ma per non adempiere "legittimamente" all'obbligo di ostensione l'istituzione richiesta deve esporre e precisare tali ragioni che giustificano la limitazione della trasparenza.

La sentenza sulla causa T-570/20 annulla perciò il diniego all'accesso, opposto da Ema a un produttore di farmaci dei dati relativi al sistema di raccolta e frammentazione in Italia del plasma consegnato da fornitori italiani, senza considerare che l'accesso era stato richiesto solo per alcuni dati e non specificatamente per quelli ritenuti oggetto di tutela.

La vicenda
Nel 2017 un raggruppamento temporaneo di imprese si è aggiudicato l'appalto bandito da un consorzio per la raccolta e il trattamento del plasma in cinque regioni italiane aderenti al consorzio, subentrando nella gestione del servizio alla società ricorrente. Il 20 aprile 2020 la ricorrente fa all'Agenzia europea per i medicinali una domanda di accesso ai documenti relativi alla lista completa dei centri di raccolta e trattamento del sangue della società che aveva acquistato quelle iniziamente aggiudicatarie dell'appalto. Informazioni contenute nel documento obbligatorio denominato fascicolo permanente del plasma.

Il fascicolo permanente del plasma
La domanda è stata rigettata dall'Ema in quanto le informazioni richieste dalla società farmaceutica costituirebbero informazioni commerciali "confidenziali". Ma era la lista completa dei centri di raccolta e trattamento del sangue, contenuta anch'essa nel fascicolo del plasma, il vero oggetto della richiesta di ostensione.
Il fascicolo contiene le informazioni su tutte le tappe di raccolta e trattamento del sangue nel processo di produzione di farmaci e di dispositivi medici e dà conto delle ispezioni periodiche di conformità dei centri autorizzati. Il documento viene annualmente valutato da Ema, sotto il profilo scientifico e tecnico, per il rilascio annuale di conformità alle norme Ue.

L'interesse commerciale di terzi
Secondo l'Ema non era possibile dare corso all'accesso domandato in quanto si sarebbero resi conoscibili anche i dati sui principi attivi dei farmaci, che costituiscono appunto informazioni confidenziali dal punto di vista commerciale. Ma non solo. Infatti, secondo Ema, l'altro ostacolo all'accesso era costituito dalle informazioni contenute nel fascicolo e relative alle ispezioni dei centri di approvvigionamento, che costituirebbero dati personali non ostensibili.

L'accoglimento del ricorso contro il diniego di Ema
La società ricorrente ricorrendo contro l'Ema ha insistito sul fatto che la propria richiesta di accesso si incentrava unicamente sui dati identificativi dei centri di cui si avvale la società che ha rilevato quelle costituenti il consorzio italiano in 5 regioni. Quindi intedeva ottenere nomi e indirizzi dei centri di raccolta del sangue al fine di verificare se la società che gestisce l'appalto abbia catalogato tutti i centri e che essi siano autorizzati: al fine di scongiurare il rischio di utilizzo di sangue raccolto e trasfuso in realtà non previamente verificate.
Quindi l'Ema avrebbe frainteso la domanda della richiedente, interpretandola come richiesta di accesso all'intero fascicolo permanente del plasma. E nel caso l'avesse correttamente inquadrata, avrebbe potuto procedere a fornire i dati richiesti scorporati da quelli ritenuti oggetto di tutela per non ledere gli interessi commerciali di terzi.
Fraintendimento o meno, secondo il Tribunale, Ema avrebbe violato il proprio obbligo di ostensione per non aver compiutamente motivato il proprio diniego. Diversamente non è verificabile se sia fondata l'esigenza di proteggere la riservatezza dei terzi.
La "confidenzialità delle informazioni", in particolare quelle sui principi attivi dei farmaci, opposta da Ema si risolve in un'incongrua clausola di stile, in assenza di precise giustificazioni e di precise osservazioni sulle conseguenze di una divulgazione "parziale" del documento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©