Rassegne di Giurisprudenza

Distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto.

Associazione in partecipazione - Contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa - Distinzione - Criteri.
In tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa, la riconducibilità del rapporto all’uno o all’altro degli schemi predetti esige un’indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’associante e l’esistenza per l’associato di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell’associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell’organo che assume le scelte di fondo dell’organizzazione dell’azienda.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3762

Associazione in partecipazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) contratto di associazione con apporto di prestazioni lavorative dell'associato e contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili - Distinzione - Criteri - Fattispecie.
La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che il primo implica l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, configurabile pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l'eventuale assenza di utili determina l'assenza di compensi, necessariamente correlati all'andamento economico dell'impresa. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva qualificato come subordinato un rapporto formalmente contrattualizzato in regime di associazione in partecipazione essenzialmente sul rilievo che alle lavoratrici era stato assicurato un compenso garantito mensile, sostanzialmente corrispondente alla retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva per il profilo professionale corrispondente alle mansioni di fatto svolte - commesse di negozio -, senza partecipazione alle perdite.)
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 novembre 2020, n. 26273

Associazione in partecipazione - Nozione - Differenze da altri istituti
L’associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.) è un contratto di scambio o sinallagmatico con il quale l’associante attribuisce all’associato, con cadenza annuale se la gestione si protrae per più anni, una partecipazione agli eventuali utili di una sua impresa o di uno o più affari, dietro corrispettivo di un determinato apporto, in genere, costituito da una somma di denaro (con partecipazione, di regola, anche alle perdite dell’impresa o dell’affare, ma sempre nei limiti dell’apporto), ma talvolta da una prestazione lavorativa, distinguendosi in tal caso il rapporto da quello di lavoro subordinato perché manca il vincolo di dipendenza e la garanzia di un guadagno che sono connaturati al rapporto di lavoro.
Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 3 giugno 2020, n. 10496

Contratto di associazione in partecipazione - Associato in partecipazione - Contratto di associazione con apporto di prestazioni lavorative dell'associato e contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili - Distinzione – Criteri.
In tema di contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato, l'elemento differenziale rispetto al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili d'impresa risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione da parte dell'associato, dovendosi verificare l'autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell'associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite. Pertanto, laddove è resa una prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d'impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell'associato nella gestione dell'impresa stessa, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale "favor" accordato dall'art.  35 Cost. , che tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni".
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 giugno 2013, n. 14644