Penale

Diffamazione aggravata per gli insulti a un politico su Facebook

Lo ha stabilito il Tribunale di Vicenza con la sentenza 4 ottobre 2021 n. 863

di Andrea Alberto Moramarco

Commette il reato di diffamazione aggravata colui che condivide sul proprio profilo Facebook fotografie pubblicate sulla pagina ufficiale di un noto politico locale, commentandole con frasi palesemente offensive del suo onore e decoro e con espressioni poco gratificanti sulla sua attività politica e imprenditoriale. A dirlo è il Tribunale di Vicenza nella sentenza n. 863/2021, sottolineando la forza di diffusione del messaggio affidato ai social network, capace potenzialmente di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone, nonché la maggiore capacità lesiva dell'immagine in relazione al ruolo pubblico ricoperto dalla persona offesa.

Il caso esaminato
La vicenda penale prende le mosse dalla pubblicazione di molteplici commenti offensivi e oltraggiosi rivolti nei confronti di un imprenditore e uomo politico locale molto noto. Autore dei post incriminati era uno tra i principali sostenitori locali del politico, il quale accusava quest'ultimo del fallimento di una attività di ristorazione da lui gestita e precedentemente diretta proprio dalla persona offesa.
Tratto a giudizio per rispondere del reato di diffamazione, l'imputato viene condannato dal Tribunale per il reato ex articolo 595 cod. pen., nella sua forma aggravata prevista dal comma 3 della medesima disposizione. Ebbene, afferma il giudice, le frasi e le espressioni rivolte alla persona offesa, per il loro significato letterale e per il contesto in cui sono apparse, ovvero «apposte a commento di contenuti pubblicati su pagine pubbliche seguite da migliaia di persone» - trattandosi di un mezzo che per sua natura è destinato ad essere normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti - assumono certamente una valenza diffamatoria, in quanto riferite a presunte scorrettezze e irregolarità commesse dalla persona offesa nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali.
A ciò si aggiunge, sottolinea il Tribunale, che la capacità lesiva dell'immagine della persona offesa deve essere apprezzata in relazione al fatto che quest'ultima svolge da anni un ruolo pubblico, sicché anche la falsa attribuzione di comportamenti penalmente rilevanti assume rilievo e riveste una chiara valenza diffamatoria dal momento che «anche una notizia pubblicata in forma dubitativa riveste idoneità a ledere la reputazione altrui».

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